Indice per libri, titoli e capi
Lavoro
Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro
Legge 19 ottobre 1970, n. 864
- Aggiornato al
- 28 novembre 1970
- Articoli
- 27
- Versioni storiche
- 193
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE QUARANTOTTESIMA SESSIONE (Ginevra, 17 giugno-9 luglio 1964)…
- Art. 2L'autorita' competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e…
- Art. 3In tutti i casi in cui non appare certo se la presente convenzione si applichi ad una…
- Art. 4Gli Stati membri che ratificano la presente convenzione si impegnano: a) ad adottare ed a…
- Art. 5La legislazione che da' esecuzione alle disposizioni della presente convenzione deve…
- Art. 6Devono essere adottati provvedimenti idonei per assicurare l'effettiva applicazione della…
- Art. 7Tutti i locali utilizzati dai lavoratori, nonche' il relativo arredamento, devono essere…
- Art. 8I locali utilizzati dai lavoratori devono essere areati naturalmente, o ventilati…
- Art. 9I locali utilizzati dai lavoratori devono essere illuminati in modo sufficiente ed…
- Art. 10Nei locali utilizzati dai lavoratori deve essere mantenuta la temperatura piu'…
- Art. 11I locali di lavoro e le relative attrezzature devono essere sistemati in modo tale che la…
- Art. 12Deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua potabile, o altra bevanda sana, in…
- Art. 13Gabinetti ed installazioni per lavarsi devono essere previste in numero sufficiente e…
- Art. 14Sedili idonei ed in numero sufficiente devono essere messi a disposizione dei lavoratori…
- Art. 15Per permettere ai lavoratori di cambiare gli abiti e di depositare e far asciugare i…
- Art. 16I locali sotterranei ed i locali senza finestre nei quali si svolge normalmente un lavoro…
- Art. 17I lavoratori devono essere protetti con provvedimenti idonei e praticabili contro le…
- Art. 18I rumori e le vibrazioni, che possono produrre effetti dannosi sui lavoratori, devono…
- Art. 19Le aziende, istituzioni amministrazioni o servizi, ai quali si applica la presente…
- Art. 20Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale…
- Art. 21La presente convenzione obblighera' esclusivamente gli Stati membri dell'Organizzazione…
- Art. 22Gli Stati membri, che hanno ratificato la presente convenzione, possono denunciarla dopo…
- Art. 23Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' agli Stati…
- Art. 24Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario…
- Art. 25Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, quando lo…
- Art. 26Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione…
- Art. 27Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
