Art. 20 — Disposizioni finanziarie
((Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del)) decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di ((7 milioni di euro per l'anno 2025,)) 11 milioni di euro per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo e degli articoli 2, commi 2, 4, 8 e 9, ((4, commi 1, 4 e 5)), 5, commi 5 e 6, 7, commi 1 e 3, e 14, comma 1, pari complessivamente a ((euro 760.942.367)) per l'anno 2025, euro 71.520.000 per l'anno 2026, euro 59.520.000 per l'anno 2027, euro 12.200.000 per l'anno 2028, ((euro 13 milioni)) per l'anno 2029 e ((euro 13 milioni)) annui a decorrere dall'anno 2031, e agli oneri derivanti dagli articoli 6, commi 1 e 2, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in euro 326.900.000 per l'anno 2025, euro 37.400.000 per l'anno 2026, euro 21.100.000 per l'anno 2027, euro 9.400.000 per l'anno 2028 e euro 8.400.000 annui a decorrere dall'anno 2029, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a ((euro 235.920.000 per l'anno 2026 ed euro 35.150.000 per l'anno 2030)), si provvede:
- a)quanto a ((euro 107.280.000 per l'anno 2025,)) mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- b)quanto a euro 841.000.000 per l'anno 2025 e a euro 18.000.000 per l'anno 2027 ((,)) mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 4 del presente decreto;
- c)quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
- d)quanto a euro 50.000.000 per l'anno 2025 e euro 30.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- e)quanto a euro 24.620.000 ((per)) l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- f)quanto a euro 280.000 per l'anno 2025, euro 109.494.800 ((per l'anno 2026 ed)) euro 11.400.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- g)quanto a euro 15.562.400 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- h)quanto a euro 50.300.000 per l'anno 2026 e, in termini di indebitamento e fabbisogno, ((a euro 107.000.000)) per l'anno 2025, euro 76.425.200 per l'anno 2026 ed euro 1.125.200 per l'anno 2027 ((,)) mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1 e delle minori spese derivanti dagli articoli 4, comma 3, e 8, comma 1;
- i)quanto a euro 10.000.000 ((per l'anno 2025)), mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- l)quanto a euro 12.000.000 per l'anno 2025 e a euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
- m)quanto a euro 22.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
- m-bis)((quanto a euro 7.000.000 per l'anno 2026 e a euro 1.750.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)). Ad esclusione di quanto previsto ((agli articoli 1, comma 3-ter, 2, commi 3, 9-quater, 10, 10-bis e 10-ter, 3, comma 6, 5, comma 3, 6, commi 1 e 2, 6-ter, comma 2, 7, comma 3, 14-bis, comma 3, 15, commi 2, 3 e 3-quater, 16-bis, comma 2, 16-ter, comma 2, e 18-bis, comma 2, e ai commi 1 e 2)) del presente articolo, dalle restanti disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Testo vigente dal 10 agosto 2025
