Art. 19-ter — Disposizioni in favore degli aeroporti della Regione siciliana
((Al fine di incrementare il flusso turistico incentivando il traffico aereo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli aeroporti situati nel territorio della Regione siciliana che, nell'anno 2024, abbiano registrato un traffico annuo inferiore a 5 milioni di passeggeri non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Conseguentemente ai comuni della Regione siciliana afferenti agli scali aerei di cui al primo periodo non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la Regione siciliana provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.)) ((In relazione a quanto previsto dal comma 1, la Regione siciliana versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale a decorrere dall'anno 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 6.172.388 euro annui.)) ((Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di 4,748 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' destinato l'importo di euro 949.592 annui a decorrere dall'anno 2026 e a quelle di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di euro 474.796 annui a decorrere dall'anno 2026.)) ((In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute entro i termini di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere l'importo corrispondente sulle somme spettanti alla Regione siciliana a qualsiasi titolo, a esclusione di quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia nonche' della tutela della salute, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate attraverso la struttura di gestione)).
Testo vigente dal 10 agosto 2025
