Art. 3 — Disposizioni finanziarie
Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementato di 18,6 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 1, comma 4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 18,6 milioni di euro per l'anno 2027 e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, per l'anno 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 1 e, per gli anni 2026 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Testo vigente dal 10 settembre 2026
