Misure urgenti per l'adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attivita' MICAR ((, nonche' per il recepimento di normativa europea)) All'articolo 45 del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2025» e le parole: «30 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»;
- b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I soggetti persone giuridiche di cui al comma 1 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, qualora appartengano allo stesso gruppo di una societa' che presenti una medesima istanza in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 e comunque non oltre il 30 giugno 2026. ((Ai fini del presente comma si applica la definizione di gruppo di cui all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013))»;
- c)al comma 2, primo periodo, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-bis»;
- d)al comma 4, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2025»;
- e)al comma 5, le parole: «31 maggio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025»;
- f)al comma 6, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «terzo trimestre»;
- g)al comma 7, le parole «1° aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti «1° ottobre 2025». ((Al decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:))
- a)((all'articolo 3, il comma 10 e' abrogato;))
- b)((all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) all'articolo 123-bis, il comma 4 e' sostituito dal seguente: '4. Il revisore o la societa' di revisione esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo'";))
- c)((all'articolo 17, comma 1:
- 1)alla lettera b), alinea, le parole: "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";
- 2)alla lettera c): 2.1) all'alinea, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2028"; 2.2) al numero 1), le parole: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10" sono soppresse;))
- d)((all'articolo 18, comma 11, le parole: "Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 ottobre 2028".)) ((All'articolo 25 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:))
- a)((al comma 2, dopo la parola: "determinare" sono inserite le seguenti: ", in una o piu' soluzioni, sulla base del richiamo di contribuzioni effettuato nel 2023 dal Fondo di risoluzione unico, sino alla completa copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passivita' di cui al comma 1," e le parole: ", non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime" sono soppresse;))
- b)((il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Per ogni richiamo da parte del Fondo di risoluzione nazionale, l'importo delle contribuzioni addizionali e' dovuto dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico, alla data di riferimento individuata dal Comitato stesso, ai fini della contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico nell'ultimo richiamo della contribuzione annuale alla data di determinazione di cui al comma 2; i criteri di ripartizione delle contribuzioni addizionali sono quelli stabiliti dal Comitato di risoluzione unico per le contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo ultimo richiamo".)) ((All'articolo 15, comma 8, della legge 7 marzo 1996, n. 108, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' istituita a decorrere dall'anno 2026 presso il Dipartimento del tesoro la Segreteria antiusura con funzioni di segreteria della commissione e sono determinati gli emolumenti da attribuire ai componenti della commissione a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel limite complessivo di 20.000 euro annui, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Amministrazione e con limite pro capite annuo lordo di euro 2.000".)) ((All'articolo 1, comma 865, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) i commi 3 e 5 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108")).
Testo vigente dal 10 agosto 2025
