Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 116,8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. ((Agli oneri derivanti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022)), e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, ((...)) 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, si provvede:

  • a)quanto a ((6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022)), mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • b)quanto a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684,0 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.143,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.394,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.027,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.961,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.439,6 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.936,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • c)quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 497,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 649,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 608,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 870,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 709,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al monitoraggio del numero di domande per pensionamento relative alle misure di cui agli articoli 14, 15 e 16, inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, ((...)) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze ((, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi)) alle domande accolte. ((Nel caso)) in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle previsioni complessive di spesa del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Alle attivita' previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ((ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis e 6-ter, 7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e 14, commi 10-sexies, 10-septies, 10-decies e 10-undecies)), le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 30 marzo 2019

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2019

Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 2019 al 30 marzo 2019. 43 parole tolte, 64 parole aggiunte in 3 capoversi.

… e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti tolto: dagli articoli aggiunto: dall'articolo 12, commi 1, 3, tolto: 4, aggiunto: 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.tolto: 297aggiunto: 284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.tolto: 710,8aggiunto: 756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.tolto: 458aggiunto: 803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.tolto: 619aggiunto: 958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, tolto: 23,aggiunto: ... 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per …

a) quanto a 6.tolto: 527,9aggiunto: 515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.tolto: 594aggiunto: 639,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.tolto: 535aggiunto: 880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e tolto: 7.263 aggiunto: a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

… 15 e 16, inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, tolto: la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere prospetticoaggiunto: ... al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanzeaggiunto: , la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte. tolto: Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel aggiunto: Nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto … bilancio. Alle attivita' previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi tolto: dell'articolo 12 aggiunto: degli articoli 6, commi 6-bis e 6-ter, 7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e 14, commi 10-sexies, 10-septies, 10-decies e 10-undecies, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art28 · fonte del testo

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