Art. 4 — Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, all'articolo 1, comma 772, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite ((dalle seguenti)): «31 dicembre 2027» e le parole «per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a ((euro)) 2.320.000 annui per gli anni 2026 e 2027 ((,)) si provvede ai sensi dell'articolo 20. ((All'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "In tale ambito" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito della ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi".)) ((Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 18 marzo 2025, n. 40, si interpretano nel senso che, per l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del contingente di personale ivi previsto, non e' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di provenienza)). All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-ter e' inserito il seguente: «8-ter.1. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle ((regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016)) dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per i quali e' esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del ((presente decreto))». All'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «La deroga di cui al primo periodo opera anche per le spese di cui all'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo ((...))». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 20. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2025, nel limite di 11,7 milioni di euro per l'anno 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter. Ai relativi oneri, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20. ((I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati al 31 dicembre 2025)).

Testo vigente dal 10 agosto 2025

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Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2025 al 10 agosto 2025. 32 parole tolte, 130 parole aggiunte.

… della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite tolto: da quelle aggiunto: dalle seguenti: «31 dicembre 2027» e le parole «per ciascuno degli anni 2023, 2024 e … 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a aggiunto: euro 2.320.000 annui per gli anni 2026 e 2027aggiunto: , si provvede ai sensi dell'articolo 20. All'articolo aggiunto: 18-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "In tale ambito" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito della ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi". Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 18 marzo 2025, n. 40, si interpretano nel senso che, per l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del contingente di personale ivi previsto, non e' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di provenienza. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge … dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria aggiunto: il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato … 38, per i quali e' esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del tolto: decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. aggiunto: presente decreto». All'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con … n. 77, sostenute nell'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al secondo periodotolto: , con esclusione di quelle riferite agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009aggiunto: ...». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal … a 11,7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20aggiunto: . I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati al 31 dicembre 2025.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-30;95~art4 · fonte del testo

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