Art. 11 — Disposizioni finanziarie
Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 203,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
- a)quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 6, ((comma 3, e 7, comma 2,)) e delle maggiori entrate, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dall'articolo 7, comma 2;
- b)quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle somme iscritte in conto residui sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Testo vigente dal 6 agosto 2025
