Art. 21 — Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 2025, n. 118
1La L. 8 agosto 2025, n. 118, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'articolo 20 e' premessa la seguente partizione: «Capo IV - Disposizioni finanziarie e finali»".
Testo vigente dal 10 agosto 2025
