Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 1 e 3, 5, commi 2 e 13, 7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, a ((65,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2018)) e a 29,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

  • a)quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4,5 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
  • b)quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  • c)((quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018)), mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  • d)quanto a 13,3 milioni di euro per l'anno 2015 e 7,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto;
  • e)quanto a 36,3 milioni di euro per l'anno 2015, 28,4 milioni di euro per l'anno 2016 e 21,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto; Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 21 agosto 2014

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 224/2015

    Altra decisione
    5 novembre 2015

    È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - dell'art. 8, comma 2, lett. d ) ed e ), del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116. Infatti, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

    Art. 8 Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 · Art. 10 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione · Art. 136 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2014 al 21 agosto 2014. 10 parole tolte, 18 parole aggiunte in 2 capoversi.

… 1 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, a tolto: 67,4 aggiunto: 65,9 milioni di euro per l'anno 2015, a tolto: 50 aggiunto: 47,6 milioni di euro per l'anno 2016 tolto: eaggiunto: , a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a tolto: 33,9 aggiunto: 38,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

c) quanto a tolto: 12,8 aggiunto: 11,3 milioni di euro per l'anno 2015, a tolto: 8 aggiunto: 5,6 milioni di euro per l'anno 2016 tolto: eaggiunto: , a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017 aggiunto: e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91~art8 · fonte del testo

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