Art. 1 — Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili
All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono piu' finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purche' alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori. Nelle more dell'adozione dei decreti ((...)) adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'attuazione delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, nonche' dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023. 5-ter. Con riferimento agli interventi beneficiari delle risorse del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, qualora risulti dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG) la mancanza dei requisiti di validita' della procedura di affidamento ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 si procede, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni titolari, alla revoca del contributo concesso.». All'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: «2-ter. Per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo per l'avvio ((di opere indifferibili)), di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le amministrazioni centrali titolari delle misure di riferimento degli stessi provvedono ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR. 2-quater. Le Amministrazioni centrali titolari comunicano trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio ((di opere indifferibili)). Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio ((di opere indifferibili)) non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilita' del medesimo Fondo.». All'articolo 1, comma 876, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «su proposta dei Ministri interessati» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in caso di contestuale assegnazione delle disponibilita' del Fondo relative a due o piu' Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati». ((All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-quater e' inserito il seguente: "7-quinquies. Al fine di permettere la conclusione dei lavori, per gli interventi di comuni, citta' metropolitane e province, gia' aggiudicati, finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, beneficiari del contributo del Fondo di cui al comma 7, per i quali non si e' provveduto all'effettivo aggiornamento della voce 'lavori' del quadro economico sulla base dell'applicazione dei prezzari vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara e che presentino, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell'opera, le amministrazioni responsabili dell'attuazione su istanza dei soggetti attuatori, entro il 10 dicembre 2025, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la rideterminazione del contributo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo gia' assegnato, a cui si provvede con uno o piu' decreti del Ragioniere generale dello Stato. Per gli enti inadempienti all'obbligo di aggiornamento del quadro economico posto a base di gara per i quali non si sia provveduto alla richiesta di rideterminazione, con successivo provvedimento ministeriale si provvede alla revoca dell'assegnazione".)) ((Ai fini degli adempimenti di cui al comma 3-bis, per l'adattamento della piattaforma informatica gia' in uso, necessario all'attuazione della procedura di cui al medesimo comma 3-bis, e' autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 500.000 euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)).
Testo vigente dal 10 agosto 2025
