Art. 9 — Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta
((Al)) decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 36, comma 2, dopo la parola: «legatari» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo»;
- b)l'articolo 39 e' abrogato. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla parte II-bis, dopo il numero 1-octies) e' aggiunto il seguente: «1-novies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione ((di cui all'articolo 36 del citato)) decreto-legge n. 41 del 1995.»;
- b)alla parte III, il numero 127-septiesdecies) e' abrogato. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
Testo vigente dal 10 agosto 2025
