Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonche' in favore del Terzo settore Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' accantonata per gli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 5 milioni di euro annui, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di una intesa sul riparto per le disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. La somma di cui al primo periodo e' assegnata in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualita' in ambito dermatologico. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate una o piu' strutture aventi i requisiti di cui al comma 1. ((All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:))

  • a)((all'alinea, dopo le parole: "ed e' accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "e, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la somma di 42 milioni di euro" e le parole: "per gli anni dal 2017 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2027";))
  • b)((alla lettera a), le parole: "per gli anni 2023 e 2024," sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,";))
  • c)((alla lettera b), le parole da: "in favore delle strutture" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "e, per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni, di cui 16,33 milioni di euro destinati ai centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinati ai centri che praticano la protonterapia".)) ((All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: ", 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027")). L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2025, di 60 milioni di euro per l'anno 2026, ((di 85 milioni)) di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal comma 3 ((,)) pari a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026, a 85 milioni di euro per l'anno 2027 e a 50 milioni di euro per l'anno 2028 ((,)) si provvede:
  • a)quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • b)quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrisponde riduzione del Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Al fine di sostenere le attivita' di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, e' incrementata di 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20. Alla sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevista dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono destinati 10 milioni di euro, al fine di sostenerne l'operativita' e le finalita'. ((Al fine di accompagnare in modo graduale il processo di rafforzamento amministrativo degli ambiti territoriali sociali per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2027")).

Testo vigente dal 10 agosto 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2025 al 10 agosto 2025. 320 parole aggiunte in 5 capoversi.

… sono individuate una o piu' strutture aventi i requisiti di cui al comma 1. aggiunto: All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) all'alinea, dopo le parole: "ed e' accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "e, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la somma di 42 milioni di euro" e le parole: "per gli anni dal 2017 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2027";

aggiunto: b) alla lettera a), le parole: "per gli anni 2023 e 2024," sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,";

aggiunto: c) alla lettera b), le parole da: "in favore delle strutture" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "e, per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni, di cui 16,33 milioni di euro destinati ai centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinati ai centri che praticano la protonterapia". All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: ", 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027". L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre … milioni di euro per l'anno 2025, di 60 milioni di euro per l'anno 2026, aggiunto: di 85 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal comma 3aggiunto: , pari a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di … di euro per l'anno 2027 e a 50 milioni di euro per l'anno 2028aggiunto: , si provvede:

… sono destinati 10 milioni di euro, al fine di sostenerne l'operativita' e le finalita'aggiunto: . Al fine di accompagnare in modo graduale il processo di rafforzamento amministrativo degli ambiti territoriali sociali per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2027".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-30;95~art5 · fonte del testo

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