Art. 8 — Rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate
All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2025» ((sono sostituite)) dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2026». Ai relativi oneri, valutati in 142 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
Testo vigente dal 10 agosto 2025
