Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidita' civile, la cecita' civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilita' ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell'Economia e delle Finanze e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e puo' essere difeso, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, da propri funzionari ovvero, in base ad apposite convenzioni stipulate con l'INPS e con l'INAIL, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste un componente delle Commissioni mediche di verifica indicato dal Direttore della Direzione Provinciale su richiesta, formulata a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione di cui al comma 1, organizza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, appositi corsi di formazione del personale. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale e' proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorita' giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. 4 In sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche di invalidita' civile, cecita' e sordomutismo, sono valutate le patologie riscontrate all'atto della verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di invalidita' esistenti. Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidita' non comporti la conferma del beneficio in godimento e' disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze vengono definiti annualmente, tenendo anche conto delle risorse disponibili, il numero delle verifiche straordinarie che le Commissioni mediche di verifica dovranno effettuare nei corso dell' anno, nonche' i criteri che, anche sulla base degli andamenti a livello territoriale dei riconoscimenti di invalidita', dovranno essere presi in considerazione nella individuazione delle verifiche da eseguire. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'INPS, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalita' tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonche' per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Le Commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei verbali relativi alla valutazione dell'handicap e della disabilita', sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonche' i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilita'. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidita'". Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono rimodulate la composizione ed i criteri di funzionamento della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica. Con il predetto decreto si prevede che il Presidente della Commissione medica superiore, gia' Commissione medica superiore e di invalidita' civile, e' nominato tra i componenti della Commissione stessa. La Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidita' civile, gia' di competenza del Ministero dell'interno. Per le finalita' del presente articolo, ai fini del potenziamento dell'attivita' delle Commissioni mediche di verifica, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: "Art. 152. (Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali) Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non puo' essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004."

Testo vigente dal 28 febbraio 2004

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 42, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23934/2025

    26 agosto 2025

    Ai fini del calcolo del termine decadenziale di cui all'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, si applica la regola che disciplina il computo dei termini mensili o annuali, di cui agli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 1, c.c., vale a dire il sistema della computazione civile non ex numero bensì ex nominatione dierum, con la conseguenza che il decorso del termine si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.

    Art. 42 · Art. 155 c.p.c. · Art. 2963 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 330 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15961/2025

    15 giugno 2025

    In tema di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale si chiede di accertare il requisito sanitario per l'esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie, richiesto dall'art. 11, comma 2, d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, non è necessaria la presentazione di un'autonoma domanda amministrativa specificamente relativa a tale requisito, essendo la stessa ricompresa in quella volta all'accertamento del requisito sanitario richiesto ai fini della prestazione di invalidità civile.

    Art. 42 · Art. 20 Provvedimenti anticrisi · Art. 445-bis c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 127 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14684/2025

    31 maggio 2025

    In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al secondo comma del menzionato art. 445-bis, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Fattispecie relativa a ricorso proposto ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento, a seguito di revoca della prestazione, dichiarato inammissibile per la mancanza di preventiva nuova domanda amministrativa).

    Art. 42 · Art. 111 cost. · Art. 445-bis c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 305 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 269/2009

    Questione inammissibile
    23 ottobre 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, da un lato, assoggetta al medesimo termine di decadenza le azioni promosse in via giudiziaria volte al riconoscimento dei benefici connessi allo stato di invalidità civile, di cecità, di sordomutismo, di handicap e di disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro e, dall'altro, non prevede un diverso termine di decadenza per colui che agisce per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in ragione della gravità delle condizioni sanitarie di cui è portatore. Il rimettente, infatti, affidando alla Corte il compito di individuare il termine diverso da quello previsto dalla disposizione censurata, sollecita l'esercizio di un potere riservato alla discrezionalità del legislatore. Inoltre, omettendo di formulare un petitum specifico, lascia indeterminato l'ambito dell'intervento della Corte.

    Art. 42 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 2003 al 28 febbraio 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004."

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urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art42 · fonte del testo

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