Codice civile

Art. 2963 c.c. — Computo dei termini di prescrizione

[1]I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.

[2]Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

[3]Se il termine scade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

[4]La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

[5]Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2963 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23934/2025

    26 agosto 2025

    Ai fini del calcolo del termine decadenziale di cui all'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, si applica la regola che disciplina il computo dei termini mensili o annuali, di cui agli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 1, c.c., vale a dire il sistema della computazione civile non ex numero bensì ex nominatione dierum, con la conseguenza che il decorso del termine si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.

    Art. 2963 c.c. · Art. 155 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli articoli 2962 e 2963, secondo comma, enunciano il principio tradizionalmente ricevuto, sebbene non sancito espressamente dal codice del 1865, che nel computo dei termini di prescrizione non si calcola il dies a quo: si computa invece il dies ad quem, ma occorre che questo sia interamente decorso. In armonia con il disposto dell'art. 155, quarto comma, del codice di procedura civile, si stabilisce (art. 2963, terzo comma) che, qualora scada in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Innovando all'artificiosa e criticata norma dell'art. 2133 del codice precedente, il quale, in contrasto con il modo ordinario di computare i mesi, disponeva che nelle prescrizioni a mesi si dovesse sempre computare il mese di trenta giorni, ho seguito anche per tali prescrizioni il sistema della computazione non ex numero, sed ex nominatione dierum: la prescrizione si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale; se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese (art. 2963, quarto e quinto comma). DELLA DECADENZA.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1215

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2963 · fonte del testo

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