Art. 48 — Conciliazione fuori udienza

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(( (Conciliazione giudiziale). Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell'articolo 33, puo' proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia. Il tentativo di conciliazione puo' essere esperito all'udienza anche dalla commissione. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza. Per le modalita' di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalita' possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In difetto di versamento entro il predetto termine si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non si applica il comma 7 del presente articolo. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 6. L'ufficio puo', sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza e' presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita', dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto e' comunicato alle parti ed il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente e' depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. La conciliazione, comunque, non da' luogo alla restituzione delle somme gia' versate all'ente impositore.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1996 al 1 agosto 1997

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 48, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 13043/2026

    6 maggio 2026

    In tema di contributi "a percentuale" sul reddito dovuti alla Gestione artigiani, la conciliazione giudiziale regolata dall'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha efficacia novativa delle contrapposte pretese e, nel rideterminare la base imponibile, incide sull'importo di tali contributi che gli enti previdenziali hanno titolo a pretendere sul maggior reddito accertato dall'Agenzia delle entrate.

    Art. 48

    Rassegna di maggio 2026, p. 190 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11598/2025

    3 maggio 2025

    Nel caso di perfezionamento di accordo conciliativo "fuori udienza" ex art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015, per il quale non sono più necessari il pagamento della prima rata e la prestazione di idonea garanzia per le rate successive, la mancata cancellazione, da parte dell'Amministrazione, dell'ipoteca iscritta a garanzia del debito oggetto della conciliazione non incide sul giudizio inerente alla debenza del tributo residuo e delle sanzioni, non potendo essere utilmente contestato davanti al giudice tributario un profilo di responsabilità per eventuale cattivo comportamento dell'Amministrazione. (Nella fattispecie, relativa a giudizio di impugnazione di intimazione di pagamento a seguito di decadenza da rateizzazione per conciliazione, la S.C. ha disatteso la censura del contribuente che chiedeva il ripristino del piano rateale e la declaratoria di non debenza delle sanzioni sul tributo residuo quale effetto della mancata cancellazione da parte dell'Agenzia dell'ipoteca iscritta sui beni della società, che aveva determinato il mancato ottenimento di finanziamenti necessari per l'estinzione delle rate e, quindi, la decadenza dal beneficio del termine, potendo eventualmente la contribuente proporre domanda risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione davanti al giudice ordinario).

    Art. 48 · Art. 77 Riscossione imposte sul reddito · Art. 2043 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 354 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11597/2025

    3 maggio 2025

    L'accordo conciliativo raggiunto "fuori udienza", ai sensi dell'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015, costituisce già titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore, con la conseguenza che, in caso di suo inadempimento da parte del contribuente, non vi è necessità per l'Amministrazione di notificare a questi, anteriormente alla cartella di pagamento, un'intimazione per il recupero delle rate non versate in dipendenza dell'accordo rimasto inadempiuto.

    Art. 48 · Art. 25 Riscossione imposte sul reddito

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 355 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 110/2013

    Questione inammissibile
    29 maggio 2013

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che prevede: «qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5», sollevata per asserita irragionevolezza nonché per ritenuta violazione dell'art. 3 Cost., in quanto il rimettente ha omesso di sperimentare il tentativo di dare una lettura costituzionalmente conforme della norma impugnata; ciò anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, dato che l'istituto della conciliazione giudiziale offre la possibilità di una risoluzione conveniente e rapida delle controversie nel processo, analoga a quella realizzata in sede extragiudiziaria dalla Alternative Dispute Resolution - ADR, anche in ragione della non obbligatorietà di quest'ultima. - Sulla necessità del remittente di svolgere un previo tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della norma indubbiata, v. citate ordinanze nn. 212/2011, 103/2011 e 101/2011. - Sull'operatività dell'istituto della conciliazione giudiziale, v. citata sentenza n. 272/2013

    Art. 48 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 433/2000

    Questione infondata
    24 ottobre 2000

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 53, 97 e 104 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze…

    Art. 48 Disposizioni sul processo tributario · Art. 53 cost. · Art. 97 cost. · Art. 104 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 435/2000

    Questione inammissibile
    24 ottobre 2000

    Manifesta inammissibilità - per contraddittorietà e perplessità nella prospettazione e nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 impugnato, in riferimento agli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevede parametri normativi di riferimento per la conciliazione delle controversie tributarie. Precedenti: - sent. n. 286 del 1999 e ord. nn. 233 e 373 del 1999 sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale prospettate e argomentate in modo contraddittorio o perplesso. L.T.

    Art. 48 Disposizioni sul processo tributario · Art. 2 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

13 versioni dal 1993

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  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
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  5. 1 gennaio 2011 — 17 luglio 2011per 7 mesi
  6. 19 settembre 2010 — 1 gennaio 2011per 3 mesi
  7. 26 maggio 2010 — 19 settembre 2010per 4 mesi
  8. 1 gennaio 2008 — 26 maggio 2010per 2 anni
  9. 1 gennaio 2005 — 1 gennaio 2008per 3 anni
  10. 16 luglio 1998 — 1 gennaio 2005per 6 anni
  11. 1 agosto 1997 — 16 luglio 1998per 12 mesi
  12. 26 ottobre 1996 — 1 agosto 1997per 9 mesi
  13. 13 gennaio 1993 — 26 ottobre 1996testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 26 ottobre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1993 al 26 ottobre 1996. 288 parole tolte, 369 parole aggiunte.

tolto: Il ricorrente ha facolta' di chiedere nel ricorso il preventivo esame e la definizioneaggiunto: (Conciliazione giudiziale). Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell'articolo 33, puo' proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia tolto: da parte della commissione tributaria provinciale. A tal fine il ricorrente deve indicare tutti gli elementi necessari per delimitare l'oggetto della definizione richiesta. Decorsi i termini per la costituzione delle parti, se l'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale aderisce all'istanza di cui al comma l, il presidente della sezione fissa con decreto la trattazione in camera di consiglio e dispone che almeno quindici giorni liberi prima ne sia data comunicazione alle parti a cura della segreteria. Il ricorrente, nel caso previsto dal comma 1, puo' essere assistito, oltre che dai soggetti indicati nell'art. 12, anche da consulenti tributari o da procuratore generale o speciale. La commissione tributaria provinciale definisce in tutto o in parte la controversia con sentenza comunicata entro dieci giorni per intero alle parti a cura della segreteria. Contro la sentenza e' ammesso reclamo alla commissione tributaria regionale solo per errore materiale o per violazione delle norme che regolano il procedimento. Il reclamo, a pena d'inammissibilita', deve essere notificato alle altre parti entro quindici giorni dalla comunicazione e depositato nei successivi quindici giorni alla segreteria della commissione tributaria provinciale, che lo trasmette immediatamente, unitamente al fascicolo d'ufficio, alla segreteria della commissione tributaria regionale per l'ulteriore seguito. In caso di definizione parziale, laaggiunto: . Il tentativo di conciliazione puo' essere esperito all'udienza anche dalla commissione. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza. Per le modalita' di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalita' possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In difetto di versamento entro il predetto termine si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non si applica il comma 7 del presente articolo. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 6. L'ufficio puo', sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza e' presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita', dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto e' comunicato alle parti ed il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione tolto: secondo il rito ordinario concedendo termine al ricorrente per l'eventuale regolarizzazione dell'assistenza tecnica a norma dell'art. 12. Se la definizione preventiva della controversia tributaria riguarda fatti che costituiscono reati in materia tributaria per i quali e' ammessa l'oblazione questi si estinguono. Se il reclamo non e' proposto o e' rigettato, la segreteria in- via copia autentica della sentenza all'ufficio del pubblico ministero competente. La sentenza costituisce titolo esecutivo aggiunto: della controversia. Il provvedimento del presidente e' depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. La conciliazione, comunque, non da' luogo alla restituzione delle somme gia' versate all'ente impositore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art48 · fonte del testo

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