[1]Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria

[2](articolo 48-bis.1 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

[3]1. La corte di giustizia tributaria, ove possibile, puo' formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali. 2. La proposta puo' essere formulata in udienza o fuori udienza. Se e' formulata fuori udienza, e' comunicata alle parti. Se e' formulata in udienza, e' comunicata alle parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza. 3. La causa, se richiesto da una delle parti, puo' essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa. 4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonche' i termini e le modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 6. La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

Testo vigente dal 28 novembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art101 · fonte del testo

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