Art. 48 — Conciliazione fuori udienza

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(( Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia. Se la data di trattazione e' gia' fissata e sussistono le condizioni di ammissibilita', la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo e' parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede con decreto il presidente della sezione. 4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.))

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203

11

con decorrenza dal 1 aprile 1998

Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la modifica di cui al comma 6 del presente articolo ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.

L. 13 dicembre 2010, n. 220

30

con decorrenza dal 1 febbraio 2011

La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 19) che le modifiche di cui al comma 6 del presente articolo decorrono dal 1 febbraio 2011. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 22) che "Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dal 1 febbraio 2011".

D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

31

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 23, comma 20) che "Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni giudiziali gia' perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2016 al 4 gennaio 2024

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 48, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 13043/2026

    6 maggio 2026

    In tema di contributi "a percentuale" sul reddito dovuti alla Gestione artigiani, la conciliazione giudiziale regolata dall'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha efficacia novativa delle contrapposte pretese e, nel rideterminare la base imponibile, incide sull'importo di tali contributi che gli enti previdenziali hanno titolo a pretendere sul maggior reddito accertato dall'Agenzia delle entrate.

    Art. 48

    Rassegna di maggio 2026, p. 190 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11598/2025

    3 maggio 2025

    Nel caso di perfezionamento di accordo conciliativo "fuori udienza" ex art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015, per il quale non sono più necessari il pagamento della prima rata e la prestazione di idonea garanzia per le rate successive, la mancata cancellazione, da parte dell'Amministrazione, dell'ipoteca iscritta a garanzia del debito oggetto della conciliazione non incide sul giudizio inerente alla debenza del tributo residuo e delle sanzioni, non potendo essere utilmente contestato davanti al giudice tributario un profilo di responsabilità per eventuale cattivo comportamento dell'Amministrazione. (Nella fattispecie, relativa a giudizio di impugnazione di intimazione di pagamento a seguito di decadenza da rateizzazione per conciliazione, la S.C. ha disatteso la censura del contribuente che chiedeva il ripristino del piano rateale e la declaratoria di non debenza delle sanzioni sul tributo residuo quale effetto della mancata cancellazione da parte dell'Agenzia dell'ipoteca iscritta sui beni della società, che aveva determinato il mancato ottenimento di finanziamenti necessari per l'estinzione delle rate e, quindi, la decadenza dal beneficio del termine, potendo eventualmente la contribuente proporre domanda risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione davanti al giudice ordinario).

    Art. 48 · Art. 77 Riscossione imposte sul reddito · Art. 2043 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 354 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11597/2025

    3 maggio 2025

    L'accordo conciliativo raggiunto "fuori udienza", ai sensi dell'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015, costituisce già titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore, con la conseguenza che, in caso di suo inadempimento da parte del contribuente, non vi è necessità per l'Amministrazione di notificare a questi, anteriormente alla cartella di pagamento, un'intimazione per il recupero delle rate non versate in dipendenza dell'accordo rimasto inadempiuto.

    Art. 48 · Art. 25 Riscossione imposte sul reddito

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 355 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 110/2013

    Questione inammissibile
    29 maggio 2013

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che prevede: «qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5», sollevata per asserita irragionevolezza nonché per ritenuta violazione dell'art. 3 Cost., in quanto il rimettente ha omesso di sperimentare il tentativo di dare una lettura costituzionalmente conforme della norma impugnata; ciò anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, dato che l'istituto della conciliazione giudiziale offre la possibilità di una risoluzione conveniente e rapida delle controversie nel processo, analoga a quella realizzata in sede extragiudiziaria dalla Alternative Dispute Resolution - ADR, anche in ragione della non obbligatorietà di quest'ultima. - Sulla necessità del remittente di svolgere un previo tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della norma indubbiata, v. citate ordinanze nn. 212/2011, 103/2011 e 101/2011. - Sull'operatività dell'istituto della conciliazione giudiziale, v. citata sentenza n. 272/2013

    Art. 48 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 433/2000

    Questione infondata
    24 ottobre 2000

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 53, 97 e 104 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze…

    Art. 48 Disposizioni sul processo tributario · Art. 53 cost. · Art. 97 cost. · Art. 104 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 435/2000

    Questione inammissibile
    24 ottobre 2000

    Manifesta inammissibilità - per contraddittorietà e perplessità nella prospettazione e nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 impugnato, in riferimento agli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevede parametri normativi di riferimento per la conciliazione delle controversie tributarie. Precedenti: - sent. n. 286 del 1999 e ord. nn. 233 e 373 del 1999 sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale prospettate e argomentate in modo contraddittorio o perplesso. L.T.

    Art. 48 Disposizioni sul processo tributario · Art. 2 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

13 versioni dal 1993

1993oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 4 gennaio 2024 — 1 gennaio 2027in vigoreper 3 anni
  3. 1 gennaio 2016 — 4 gennaio 2024per 8 anni
  4. 17 luglio 2011 — 1 gennaio 2016per 4 anni
  5. 1 gennaio 2011 — 17 luglio 2011per 7 mesi
  6. 19 settembre 2010 — 1 gennaio 2011per 3 mesi
  7. 26 maggio 2010 — 19 settembre 2010per 4 mesi
  8. 1 gennaio 2008 — 26 maggio 2010per 2 anni
  9. 1 gennaio 2005 — 1 gennaio 2008per 3 anni
  10. 16 luglio 1998 — 1 gennaio 2005per 6 anni
  11. 1 agosto 1997 — 16 luglio 1998per 12 mesi
  12. 26 ottobre 1996 — 1 agosto 1997per 9 mesi
  13. 13 gennaio 1993 — 26 ottobre 1996testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2011 al 1 gennaio 2016. 473 parole tolte, 124 parole aggiunte.

tolto: Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, puo' proporre all'altra parte la conciliazioneaggiunto: Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia. tolto: La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione puo' essere esperito d'ufficio anche dalla commissione. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro.... La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata.... Per le modalita' di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalita' possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5. L'ufficio puo', sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza e' presentata prima della fissazione della aggiunto: Se la data di trattazione e' gia' fissata e sussistono le condizioni di ammissibilita', la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo e' parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa. Se la data di trattazionetolto: , aggiunto: non e' fissata, provvede con decreto il presidente della tolto: commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita', dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale aggiunto: sezione. 4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma tolto: 3. Il decreto e' comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente e' depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40 per cento delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore al 40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo aggiunto: 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art48 · fonte del testo

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