Art. 48-bis — Conciliazione in udienza

Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, puo' presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilita', invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Testo vigente dal 1 gennaio 2016 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art48bis · fonte del testo

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