Art. 16-bis — Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici

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Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)). Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalita' telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) o il Presidente di sezione, se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalita' diverse da quelle telematiche. 46 I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facolta' di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalita' telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni. 46 L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156

43

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall'articolo 10 del presente decreto, si applicano con decorrenza e modalita' previste dai decreti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163".

46

con decorrenza dal 1 luglio 2019

Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalita' prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalita' prescelta da controparte nonche' dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalita' analogiche". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 5) che le disposizioni dei commi 3 e 3-bis di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

Testo in vigore dal 16 settembre 2022 al 4 gennaio 2024

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 16-bis, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 2018 al 16 settembre 2022. 7 parole tolte, 18 parole aggiunte.

… cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della tolto: Commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16. tolto: 3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, … n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della tolto: Commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o il Presidente di sezione, se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo, … udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalita' diverse da quelle telematichetolto: . 3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art16bis · fonte del testo

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