Nel processo tributario, la notificazione o comunicazione a mezzo PEC, effettuata all'indirizzo della parte, non è equiparabile alla consegna in mani proprie, che l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa sempre salva, in quanto la prima, a differenza della seconda, prescinde da un effettivo coinvolgimento del destinatario nella ricezione dell'atto, essendo sufficiente la ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, in applicazione della regola di cui all'art. 149 bis c.p.c.
Nel processo tributario, il ricorso introduttivo redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e notificato in copia per immagine, in violazione delle modalità di cui all'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non è inesistente ma nullo, come tale sanabile ex art. 156, comma 3, c.p.c., ove l'atto abbia raggiunto il suo scopo per effetto della costituzione della controparte, dovendosi escludere un formalismo processuale sproporzionato rispetto alla tutela del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia.
Nel processo tributario, è nulla - e non inesistente - la notifica eseguita in forma cartacea nel vigore dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (come sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a, num. 4, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018), che ha previsto come obbligatoria la modalità telematica, potendosi conseguentemente far luogo alla sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
La verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell'avvenuto deposito informatico dell'atto d'appello nativo-digitale, notificato telematicamente ex art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, costituisce oggetto di un accertamento di fatto e non di un'interpretazione degli atti processuali, sicché la parte, la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull'erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non attraverso il ricorso per cassazione.
Nei procedimenti contenziosi incardinati nella vigenza del regime di facoltatività del processo telematico tributario sino al 30 giugno 2019, l'inammissibilità degli atti per violazione della uniformità delle modalità di deposito (in forma cartacea e telematica) nei diversi gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013, si applica soltanto nel caso di giudizio introdotto sin dall'inizio in forma telematica, ma non riguarda l'ipotesi dell'utilizzo iniziale della modalità cartacea, che ben può essere limitata al primo grado di giudizio e, comunque, trovando la pronuncia in rito, alla luce dei principi desumibili dalla giurisprudenza della CEDU, un limite nel raggiungimento dello scopo da parte dell'atto depositato in secondo grado con modalità telematica (come nella specie).
È valida la notificazione dell'atto di impugnazione effettuata all'indirizzo di posta elettronica del procuratore domiciliatario risultante, al momento della notificazione stessa, dai pubblici registri, essendo irrilevante che lo stesso non corrisponda a quello - rivelatosi non più attuale - contenuto nell'elezione di domicilio effettuata dalla parte presso il suddetto difensore.
Nel processo tributario, la notifica del ricorso in primo grado eseguita nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo posta e non con la modalità telematica, pur nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - efficace, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 16, comma 5, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, dal 24 ottobre 2018 al 15 settembre 2022 e con riguardo ai ricorsi notificati dal 1 luglio 2019 - non è inesistente, ma nulla, come tale sanabile, per il principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., in caso di costituzione della parte.
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 2024 al 1 gennaio 2027. 334 parole tolte, 17 parole aggiunte.
tolto: 1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. E' onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non e' tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore ne' ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralita' di difensori di una parte costituita, la comunicazione e' perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16. 3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalita' telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilita', nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16 COMMA SOPPRESSOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2024, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.tolto: LGS. 30 DICEMBRE 2023aggiunto: L. 31 DICEMBRE 2025, N.tolto: 220. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto. 4-bis. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonche' delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidita' del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.aggiunto: 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art16bis · fonte del testo
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