[1]Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici

[2](articolo 16-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992)

[3]1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. E' onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non e' tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore ne' ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralita' di difensori di una parte costituita, la comunicazione e' perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri. 2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. 3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 52, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con le modalita' telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilita', nelle ipotesi di cui al comma 2 e all'articolo 129 comma 3 di effettuare le notificazioni e i depositi ai sensi dell'articolo 60. 4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto. 5. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonche' delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidita' del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

Testo vigente dal 28 novembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art61 · fonte del testo

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