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La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica e' personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione e' maturata. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita' amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1994 al 22 dicembre 1996

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 14570/2026

    17 maggio 2026

    In tema di giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, con la conseguenza che il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di tale conformità. (Nella specie, all'esito di tale verifica, il giudice speciale aveva affermato che la figura del direttore generale di un comune prevedesse necessariamente, ai fini dell'attribuzione dell'incarico, la qualifica dirigenziale in capo al soggetto poi incaricato e, dall'assenza di detta qualifica, aveva desunto la sussistenza della responsabilità amministrativa in relazione al danno cagionato all'amministrazione comunale).

    Art. 1 · Art. 97 cost. · Art. 103 cost. · Art. 1 l. 241/1990

    Rassegna di maggio 2026, p. 17 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 8695/2026

    7 aprile 2026

    In tema di danno erariale, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento e il soggetto privato beneficiario, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, non è indispensabile un utilizzo diverso della risorsa rispetto alla sua preordinata destinazione, ma è sufficiente che la stessa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario a discapito di altri soggetti aventi diritto. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione contabile in ordine alla controversia avente ad oggetto la responsabilità di società che, tramite plurime attività illecite - uso di documenti falsi, artifizi e raggiri -, avevano indebitamente goduto di tariffe incentivanti per la realizzazione di impianti fotovoltaici).

    Art. 1 · Art. 1 c.g.c. · Art. 13 Testo unico Corte dei conti

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 21 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 35001/2025

    31 dicembre 2025

    In tema di indebita percezione di finanziamenti pubblici, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti l'azione risarcitoria nei confronti del libero professionista che abbia svolto attività tecnica essenziale per l'erogazione dei fondi, essendosi instaurato, per effetto del compimento di una attività della P.A., il rapporto di servizio e non rilevando a tal fine la qualità del soggetto, né la fonte della sua investitura, ma la natura del danno, consistente nel distoglimento delle risorse pubbliche dalla finalità perseguita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione contabile in ordine alla domanda risarcitoria nei confronti del libero professionista che, su incarico di una società privata e quale direttore dei lavori dell'opera finanziata dall'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura, aveva redatto perizie, certificato stati di avanzamento e attestato l'ultimazione dei lavori, così svolgendo attività indispensabili per l'indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario).

    Art. 1 · Art. 103 cost.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 13 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 29682/2025

    10 novembre 2025

    In tema di esecuzione esattoriale per il pagamento di oneri dovuti a un consorzio pubblico, la domanda volta all'accertamento negativo del debito e alla condanna di ADER al risarcimento del danno rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, da un lato, non è configurabile quella tributaria, ove l'ente creditore non sia un consorzio di bonifica (come nella specie, trattandosi di un ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria) e il credito vantato concerna una pretesa strettamente privatistica avanzata a titolo di corrispettivo per specifiche prestazioni consortili; dall'altro, non sussiste la giurisdizione contabile, non essendovi alcuna relazione funzionale tra il preteso danneggiato e l'autore della condotta denunciata come illecita e causativa del danno (nella specie ADER, per non aver sospeso l'efficacia della cartella alla luce della contestazione del titolo).

    Art. 1 · Art. 41 c.p.c. · Art. 2 Disposizioni sul processo tributario · Art. 13 Testo unico Corte dei conti

    Rassegna di novembre 2025, p. 9 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 272/2006

    Questione inammissibile
    6 luglio 2006

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nella parte in cui dispone che "il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso". Il giudice rimettente, infatti, si è sottratto all'obbligo di fornire specifica motivazione in punto di rilevanza della questione e, inoltre, trascurando di utilizzare i propri strumenti interpretativi e di avvalersi, conseguentemente, dei propri poteri processuali, si è sottratto al doveroso tentativo di individuare una interpretazione delle norme denunciate compatibile con la Costituzione. > >- Ordinanze citate n. 86/2006 e n. 427/2005.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2935 c.c. · Art. 1 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 453/1998

    Questione infondata
    30 dicembre 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, sotto il profilo della disparità di trattamento ed all'art. 28 Cost. - dell'art. 1, comma 1-'quinquies', della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), <<nella parte in cui limita, nell'ipotesi di danno erariale causato da più persone, la responsabilità solidale ai soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo>>, in quanto - premesso che la disposizione denunciata si colloca nell'ambito di una nuova conformazione dell'istituto della responsabilità amministrativa e contabile, secondo linee volte, tra l'altro, ad accentuarne i profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori; e considerato che il legislatore, con la predetta norma, <<nel ribadire come regola generale il principio di parziarietà>>, individua espressamente nei casi di dolo o di illecito arricchimento le ipotesi derogatorie in cui più soggetti corresponsabili restano legati dal vincolo della solidarietà passiva - la scelta così operata non può reputarsi illegittima, poiché, secondo la giurisprudenza della Corte, per i pubblici dipendenti la responsabilità per il danno ingiusto può essere oggetto di disciplina differenziata rispetto ai principi comuni in materia. Inoltre, proprio con riguardo ad una fattispecie analoga a quella in esame, la Corte ha avuto modo di affermare che non può essere certo la mancata applicabilità del principio di solidarietà a dare fondamento a censure di violazione del principio di eguaglianza, <<giacché proprio il trasferimento del peso del risarcimento dal maggiore al minore colpevole rischierebbe di non essere consono con tale principio, nonché con le prescrizioni di cui all'art. 97 Cost.. - Cfr. S. n. 773/1988. - Sulla limitazione della responsabilità di dipendenti ed amministratori pubblici ai soli casi di dolo o colpa grave, v., da ultimo, S. n. 371/1998. red.: G. Leo

    Art. 1 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti · Art. 3 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 371/1998

    Questione infondata
    20 novembre 1998

    Riuniti i giudizi, dichiara: non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione prima centrale d'appello, con ordinanze (r…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 103 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

13 versioni dal 1994

1994oggi
  1. 1 marzo 2026 — oggiin vigoreper 8 mesi
  2. 22 gennaio 2026 — 1 marzo 2026per un mese
  3. 1 gennaio 2023 — 22 gennaio 2026per 3 anni
  4. 18 ottobre 2022 — 1 gennaio 2023per 3 mesi
  5. 17 luglio 2020 — 18 ottobre 2022per 2 anni
  6. 18 giugno 2019 — 17 luglio 2020per un anno
  7. 7 ottobre 2016 — 18 giugno 2019per 3 anni
  8. 28 novembre 2012 — 7 ottobre 2016per 4 anni
  9. 4 ottobre 2009 — 28 novembre 2012per 3 anni
  10. 5 agosto 2009 — 4 ottobre 2009per 2 mesi
  11. 1 gennaio 2007 — 5 agosto 2009per 3 anni
  12. 22 dicembre 1996 — 1 gennaio 2007per 10 anni
  13. 14 gennaio 1994 — 22 dicembre 1996testo originarioper 3 anni

urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art1 · fonte del testo

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