Corte costituzionale

Ordinanza n. 119/1998

Altra decisione · depositata il 16/04/1998 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 58legge 142/1990

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4,

della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie

locali), promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1995 della Corte

dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, nei

giudizi riuniti di responsabilità proposti dal Procuratore regionale

nei confronti di Tidu Costantino ed altri, iscritta al n. 466 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1988 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 giugno 1995, la Corte dei

conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna - nel corso di

otto giudizi riuniti di responsabilità amministrativa promossi dal

Procuratore regionale nei confronti di componenti del Consiglio

comunale di Teti - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Ordinamento delle autonomie locali);

che secondo il collegio rimettente la disposizione impugnata va

interpretata alla luce dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio

1994, n. 20 (Disposizioni in materia e controllo della Corte dei

conti), che ha esteso con carattere di generalità, a tutti i

soggetti sottoposti a giudizio in materia di contabilità pubblica

dinanzi alla Corte dei conti, il principio dell'intrasmissibilità

agli eredi della responsabilità amministrativa, salvo il caso di

illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito

arricchimento degli eredi stessi;

che l'applicazione delle norme limitative della responsabilità

degli eredi di cui all'art. 1 della legge n. 20 del 1994 anche a

fattispecie anteriori all'entrata in vigore delle norme medesime è

affermata dalla Sezione rimettente, in accordo con la giurisprudenza

delle Sezioni riunite della Corte dei conti, giunte a tale

conclusione "argomentando dalla natura di norma generale di

principio, lato sensu interpretativa dei connotati propri della

responsabilità amministrativa, dell'art. 1 della legge n. 20 del

1994", che "non avrebbe innovato l'ordinamento preesistente,

limitandosi ad esplicitare e a definire alcune caratteristiche

dell'istituto della responsabilità amministrativa già insite nello

stesso";

che pertanto, ad avviso del giudice a quo "nel caso in esame la

norma regolatrice della fattispecie va individuata nell'art. 58 della

legge n. 142 del 1990, interpretato alla luce dell'art. 1 della legge

n. 20 del 1994, ... applicabile anche a fatti illeciti verificatisi

prima della sua entrata in vigore, con l'ulteriore precisazione che

la responsabilità degli eredi va esclusa, salvo l'ipotesi di

illecito arricchimento del de cuius e di conseguente indebito

arricchimento degli eredi medesimi";

che il collegio rimettente, richiamandosi alla sentenza n. 383

del 1992 della Corte costituzionale, rileva come la disposizione

impugnata - in contrasto con l'art. 3 e con il principio di buon

andamento di cui all'art. 97 della Costituzione - ingiustificatamente

preveda l'intrasmissibilità agli eredi della responsabilità

amministrativa, "con la conseguenza che, in virtù del fatto fortuito

della morte del responsabile, la corrispondente voce passiva del suo

patrimonio si converte in un vantaggio dei suoi successori", in

deroga alle norme generali in materia di trasmissibilità mortis

causa (artt. 752 e 754 cod. civ.), a sfavore del creditore ente

pubblico;

che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione

Sardegna, ritiene non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge n. 142

del 1990 anche sotto un diverso ed ulteriore profilo, in relazione

all'ipotesi, che ricorre nei giudizi a quibus, di più

corresponsabili nella causazione del danno, poiché la esclusione

della responsabilità in capo a una delle parti in causa

comporterebbe un irrazionale aggravamento della posizione debitoria

degli altri corresponsabili, in contrasto con l'art. 3 e con il

principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione;

che nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le

parti dei giudizi a quibus né ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Considerato che, in un momento successivo alla proposizione della

presente questione di legittimità costituzionale, sono sopravvenute

numerose modifiche all'art. 1 della legge n. 20 del 1994, prima ad

opera dell'art. 3 del d.-l. 26 agosto 1996, n. 441 - il quale ha

stabilito che "la responsabilità dei soggetti sottoposti alla

giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità

pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi

con dolo o colpa grave" - successivamente ad opera dell'art. 3 del

d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in

materia di ordinamento della Corte dei conti, e della legge di

conversione 20 dicembre 1996, n. 639, art. 1 e Allegato;

che tali nuove disposizioni incidono su vari aspetti del regime

della responsabilità amministrativa: limitandola ai casi di dolo o

colpa grave; introducendo una nuova disciplina della responsabilità

amministrativa per i membri degli organi collegiali; prevedendo la

"insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali", e la

trasmissibilità agli eredi del "debito" anziché della

"responsabilità"; stabilendo l'obbligo del giudice contabile, "fermo

restando il potere di riduzione", di tener conto "dei vantaggi

comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità

amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei

dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità";

prevedendo la non estensione della responsabilità, per atti che

rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o

amministrativi, ai titolari degli organi politici che in buona fede

li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito

l'esecuzione; affermando il principio della parzialità

dell'obbligazione risarcitoria, ed in particolare disponendo che la

Corte dei conti, ove il fatto dannoso risulti commesso da più

persone, valutate le singole responsabilità, condanni ciascuno "per

la parte che vi ha preso"; prevedendo infine la prescrizione del

diritto al risarcimento del danno "in ogni caso" in cinque anni;

che il decreto-legge n. 543 del 1996 e la legge di conversione n.

639 dello stesso anno hanno ridefinito la disciplina della materia

della responsabilità amministrativa e, quindi, innovato

ulteriormente il quadro normativo oggetto di scrutinio nell'ordinanza

di rimessione;

che pertanto deve disporsi la restituzione degli atti affinché

il giudice rimettente possa riesaminare, alla stregua delle nuove

disposizioni, la rilevanza della questione sollevata, sotto entrambi

i profili prospettati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione

giurisdizionale per la regione Sardegna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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