Art. 2 — Giudizi di conto
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1994 al 7 ottobre 2016. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilita' amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art2 · fonte del testo
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