[1](( Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimita' e regolarita' delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non e' prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto e', altresi', inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale. )) Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo' attivare verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

  • a)ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
  • b)disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
  • c)anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi;
  • d)aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali. (78) Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2. (78) In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

[2]------------- AGGIORNEMENTO (78) La Corte Costituzione, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 12/3/2014, n. 12), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 148, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificati dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, con efficacia nei confronti delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna".

Testo vigente dal 21 agosto 2014

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 39/2014

    Ha colpito questo articolo
    6 marzo 2014

    È inammissibile, per genericità dei motivi non sostenuti da adeguate argomentazioni, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, comma 1, lett. b ), 6 e 46 dello statuto sardo - dell'art. 148, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e ), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che prevede sanzioni nei confronti degli amministratori in caso di mancata applicazione degli strumenti e delle metodologie di controllo introdotte per gli enti locali. Il ricorso, infatti, si limita ad affermare, senza ulteriori specificazioni, la lesività della disposizione in esame rispetto ai parametri statutari invocati in relazione agli altri commi degli impugnati artt. 148 e 148- bis del d.lgs. n. 267 del 2000, senza illustrare sufficientemente le ragioni che determinerebbero le dedotte lesioni. - Per l'inammissibilità di questioni non adeguatamente motivate, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 41/2013, 114/2011 e 310/2010; ordinanza n. 123/2012.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 · Art. 148 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 7 Statuto speciale per la Sardegna · Art. 8 Statuto speciale per la Sardegna

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 2014 al 21 agosto 2014. 20 parole tolte, 18 parole aggiunte in 2 capoversi.

Le sezioni regionali della Corte dei conti tolto: verificano, con cadenza tolto: semestrale, la legittimita' e la aggiunto: annuale, nell'ambito del controllo di legittimita' e regolarita' delle gestioni, tolto: nonche' aggiunto: verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e … segretario negli enti in cui non e' prevista la figura del direttore generale, trasmette tolto: semestralmente aggiunto: annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto tolto: sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del aggiunto: sul sistema dei controlli interni tolto: adottato,aggiunto: , adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti aggiunto: e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il …

d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.tolto: 78 aggiunto: (78) Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.tolto: 78 aggiunto: (78) In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art148 · fonte del testo

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