Art. 133 c.g.c. — Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie

[1]1. Ferma restando la responsabilita' di cui all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico ministero d'ufficio, o su segnalazione della Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria.

[2]2. Il giudizio e' promosso con ricorso al giudice monocratico, previamente designato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale, territorialmente competente.

[3]3. Copia del ricorso ((, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale,)) e' notificata alla parte a cura del pubblico ministero.

[4]4. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, ((e il decreto di fissazione dell'udienza camerale,)) entro dieci giorni dalla notificazione ((dei medesimi)).

[5]5. La parte puo' costituirsi in giudizio depositando il proprio fascicolo, contenente la comparsa di risposta, la copia del ricorso notificato, la procura e i documenti che offre in comunicazione, entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 2 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.

3. Copia del ricorsoaggiunto: , unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale, e' notificata alla parte a cura del pubblico ministero.

4. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, aggiunto: e il decreto di fissazione dell'udienza camerale, entro dieci giorni dalla notificazione tolto: del medesimo aggiunto: dei medesimi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art133 · fonte del testo

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