Art. 46 — Revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito
Il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- a)fino a lire 15.000.000........................ 18,5%
- b)oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000 26,5%
- c)oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 33,5%
- d)oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39,5%
- e)oltre lire 135.000.000........................ 45,5%".
Testo vigente dal 23 dicembre 1997
