Art. 3 — Aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e rideterminazione delle aliquote erariali

A decorrere dall'anno 2000, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF dello 0,5 per cento e dell'1 per cento previste dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono elevate, rispettivamente, allo 0,9 per cento e all'1,4 per cento. A decorrere dal 2001 le aliquote dell'IRPEF previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte di 0,4 punti percentuali. L'acconto dell'IRPEf e' ridotto, relativamente al periodo d'imposta 2001, dal 98 per cento al 95 per cento.

Testo vigente dal 15 marzo 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 148/2006

    Parametro
    7 aprile 2006

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge statale 16 novembre 2001, n. 405, sollevate – in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione – dalla Commissione tributaria…

    Art. 4 Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria · Art. 3 cost. · Art. 119 cost. · Art. 50 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;56~art3 · fonte del testo

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