Art. 3 — Aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e rideterminazione delle aliquote erariali
A decorrere dall'anno 2000, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF dello 0,5 per cento e dell'1 per cento previste dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono elevate, rispettivamente, allo 0,9 per cento e all'1,4 per cento. A decorrere dal 2001 le aliquote dell'IRPEF previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte di 0,4 punti percentuali. L'acconto dell'IRPEf e' ridotto, relativamente al periodo d'imposta 2001, dal 98 per cento al 95 per cento.
Testo vigente dal 15 marzo 2000
