Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nell'articolo 7, comma 1, lettera e), concernente la determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione, dopo le parole: "degli oneri di gestione degli investimenti" sono inserite le seguenti: ", degli interessi passivi";
  • b)nell'articolo 10, comma 1, concernente la determinazione del valore della produzione netta per gli enti non commerciali:
  • 1)dopo le parole: "esclusivamente attivita' non commerciali" sono inserite le seguenti: "e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385";
  • 2)sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' le somme di cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999";
  • c)nell'articolo 17, concernente le agevolazioni di carattere territoriale e per particolari soggetti, al comma 3, le parole: da "definiti" a "n. 218" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla decisione della Commissione delle Comunita' europee 1 marzo 1995, n. 95/455/CE"; nel medesimo comma la parola: "spese" e' sostituita dalla seguente: "retribuzioni";
  • d)nell'articolo 31, comma 1, riguardante il primo acconto dell'imposta, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli omessi o insufficienti versamenti dell'imposta relativi al primo periodo di applicazione della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento dell'imposta da effettuare successivamente alla predetta data applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.";
  • e)nell'articolo 45, concernente disposizioni transitorie, il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per i quattro successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente nelle misure del 1,9, del 2,6, del 3,1, del 3,35 e del 3,85.";
  • f)nell'articolo 64, comma 2, concernente la facolta' di proroga dei contratti relativi all'accertamento e alla riscossione di taluni tributi locali, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999"; nel medesimo comma, le parole: "anteriormente alla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1998". Le disposizioni recate dal comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998.

Testo vigente dal 9 dicembre 1998

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-19;422~art4 · fonte del testo

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