Corte costituzionale

Sentenza n. 138/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1999 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.lgs. 446/1997
  • art. 2d.lgs. 446/1997
  • art. 4d.lgs. 446/1997
  • art. 15d.lgs. 446/1997
  • art. 24d.lgs. 446/1997
  • art. 26d.lgs. 446/1997
  • art. 27d.lgs. 446/1997
  • art. 30d.lgs. 446/1997
  • art. 36d.lgs. 446/1997
  • art. 40d.lgs. 446/1997
  • art. 41d.lgs. 446/1997
  • art. 42d.lgs. 446/1997
  • art. 50d.lgs. 446/1997
  • art. 43d.lgs. 446/1997
  • art. 60d.lgs. 446/1997
  • art. 61d.lgs. 446/1997

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza a) nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1,

2, 4, 15, 24, 26, 27, 30, 36, 40, 41, 42, 43, 50, 60 e 61 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante "Istituzione

dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli

scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione

di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della

disciplina dei tributi locali", promosso con ricorso della Regione

Siciliana, notificato il 21 gennaio 1998, depositato in Cancelleria

il 29 successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1998;

b) nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del

decreto 24 marzo 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica adottato di concerto con il Ministro delle

finanze, recante "Modalità di riversamento delle somme riscosse per

l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e per

l'addizionale regionale all'IRPEF, ai sensi del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446", promosso con ricorso della Regione

Siciliana, notificato il 25 maggio 1998, depositato in Cancelleria il

2 giugno 1998 ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 1998.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1999 il giudice relatore

Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Francesco Castaldi per la

Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 21 gennaio e depositato il 29

gennaio 1998 la Regione Siciliana ha promosso giudizio di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 dello statuto

speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli

76 e 3 della Costituzione, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività

produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle

detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a

tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali),

e in particolare degli articoli 1, 2, 4, 15, 24, 26, 27, 30, 36, 40,

41, 42, 43, 50, 60 e 61.

La ricorrente ricorda che il decreto legislativo impugnato è stato

emanato sulla base della delega contenuta nell'art. 3, comma 143,

della legge n. 662 del 1996, relativa alla istituzione dell'imposta

regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale

regionale sull'IRPEF. L'IRAP nascerebbe dunque come "tributo

regionale", mentre la disciplina adottata con il decreto legislativo

contraddirebbe tale natura del tributo, e contrasterebbe con la

particolare configurazione della potestà tributaria della Regione

Siciliana, alla quale spetterebbero, ai sensi dell'art. 36 dello

statuto, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate,

tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo

territorio. La Regione godrebbe di potestà legislativa esclusiva con

riguardo ai tributi propri, che essa può deliberare sia pure nei

limiti dei principi del sistema tributario dello Stato, costituendo

la deliberazione diretta da parte della Regione l'elemento che

definisce la nozione di tributo proprio; godrebbe poi di potestà

legislativa concorrente, sia pure nel limite del rispetto dei

principi generali recati nella materia dalle leggi dello Stato, per

quanto riguarda i tributi erariali il cui gettito è devoluto alla

Regione medesima.

La disciplina impugnata sembrerebbe invece negare qualsiasi

autonoma determinazione della Regione in ordine al nuovo tributo,

istituito dall'art. 1 del decreto, che agli artt. 2 e 4 ne definisce

nei particolari il presupposto e la base imponibile. L'art. 24, comma

2, stabilendo che le Regioni a statuto speciale provvedono con legge

all'attuazione delle relative disposizioni in conformità all'art. 3,

commi 158 e 159, della legge n. 662 del 1996, ometterebbe qualsiasi

riferimento alla peculiare posizione assegnata alla Regione Siciliana

dall'art. 36 dello statuto e dalle norme di attuazione, sicché

verrebbe meno qualsiasi clausola di salvaguardia della speciale

autonomia siciliana in materia finanziaria, e ciò costituirebbe un

passo indietro anche rispetto all'art. 3, comma 158, della legge n.

662 del 1996 - pure impugnato dalla Regione con altro ricorso (R.

ric. n. 18 del 1997) - ai cui sensi la Regione Siciliana provvede con

legge all'attuazione dei decreti legislativi delegati "con le

limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria

preordinata dall'art. 36 dello statuto regionale e dalle relative

norme di attuazione".

A questo punto, secondo la ricorrente, si porrebbe un'alternativa:

se l'IRAP è un tributo proprio della Regione, dovrebbe riconoscersi

la competenza primaria della Regione stessa; se invece è un tributo

erariale il cui gettito è devoluto alla Regione, ad essa dovrebbe

comunque riconoscersi una potestà legislativa concorrente, non

limitata alla mera attuazione della dettagliata normativa statale.

2. - Altri più specifici profili di illegittimità sollevati dalla

ricorrente riguardano disposizioni del decreto legislativo che

disciplinano alcuni aspetti del nuovo tributo.

Anzitutto gli articoli 2, 4 e 15, che, nel definire presupposti,

base imponibile e spettanza dell'imposta, adottano come criterio

quello del territorio nel quale si esercita l'attività produttiva,

contrasterebbero con l'art. 36 dello statuto siciliano e con l'art.

2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che attribuiscono alla Regione

le entrate riscosse nell'ambito del suo territorio, dando rilievo al

luogo di riscossione.

È censurato poi l'art. 24, comma 4, il quale prevede che le

attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta

possono essere affidate, sulla base di apposita convenzione, al

Ministero delle finanze: poiché l'art. 8 del d.P.R. n. 1074 del 1965

già stabilisce che per tutte le funzioni amministrative in materia

finanziaria la Regione si avvale degli uffici periferici

dell'amministrazione statale, ne deriverebbe che per l'effettuazione

di dette attività lo Stato non potrebbe pretendere alcun tipo di

rimborso per le spese sostenute.

L'art. 24, comma 7, il quale, ad avviso della ricorrente,

sembrerebbe escludere l'intera spettanza alla Regione delle somme

derivanti dalla irrogazione di sanzioni per la violazione della

relativa normativa, contrasterebbe con il combinato disposto degli

artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 1074 del 1965, da cui si desumerebbe che

spettano alla Regione anche le entrate tributarie accessorie e

derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie riscosse nel

territorio regionale.

Gli artt. 27 e 29, prevedendo la compartecipazione di comuni,

Province e Città metropolitane a quote del gettito IRAP stabilite

centralmente, farebbero venir meno qualsiasi discrezionalità della

Regione in materia, e disconoscerebbero la competenza esclusiva della

Regione in materia di enti locali, la quale, facendo sistema con

l'autonomia finanziaria, comporterebbe l'attribuzione alla Regione

stessa del potere di conformare l'intero sistema degli enti locali,

sia sotto il profilo dell'organizzazione e delle funzioni, sia sotto

quello della finanza.

3. - La ricorrente censura altresì le disposizioni degli artt.

24, 25 e 26 del decreto, che disciplinano la fase di prima attuazione

del nuovo tributo.

L'art. 24, comma 6, prevedendo che le leggi di attuazione delle

Regioni a statuto speciale potranno avere effetto solo a partire dal

periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000, paralizzerebbe del

tutto la competenza statutariamente spettante alla Regione.

A loro volta, gli artt. 25 e 26, che, nelle more dell'entrata in

vigore delle leggi regionali, affidano totalmente ed esclusivamente

allo Stato le attività di controllo, accertamento e riscossione

dell'imposta (con applicazione della relativa disciplina statale:

art. 30), prevedendo, a compensazione dei costi sostenuti dallo

Stato, l'attribuzione allo stesso di una quota del gettito,

produrrebbero un effetto paradossale: la competenza della Regione

resterebbe congelata, e per effetto di tale congelamento la Regione

sarebbe tenuta a versare allo Stato una quota del gettito per

compensarlo di attività che altrimenti essa potrebbe svolgere

direttamente. Inoltre, secondo la ricorrente, la riscossione dei

tributi in Sicilia comporterebbe, stando alla giurisprudenza

costituzionale, "soluzioni aperte", che debbono essere identificate

dalla legislazione regionale concorrente.

L'art. 26, comma 2, che attribuisce allo Stato una ulteriore quota

del gettito IRAP a compensazione della perdita di gettito derivante

dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese,

sarebbe irragionevole e in contrasto con l'art. 36 dello statuto

siciliano, in quanto l'imposta abolita era di carattere straordinario

e temporaneo.

Di contro, quando l'art. 36 del decreto prevede, contemporaneamente

all'introduzione dell'IRAP, l'abolizione di diversi tributi erariali,

il cui gettito regionalmente riscosso spettava per intero alla

Regione (salvo che per l'ILOR, ad essa devoluta solo per una quota,

e per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, interamente

riservata allo Stato), non prevede alcuna compensazione a favore

della Regione stessa. Pertanto, secondo la ricorrente, essa si

troverebbe a subire una irragionevole diminuzione di entrate

tributarie, non compensata in alcun modo.

Viene inoltre censurato l'art. 40 del decreto, che prevede la

istituzione di conti correnti infruttiferi presso la tesoreria

centrale dello Stato, intestati alle Regioni, e di specifiche

contabilità di girofondi intestate alle stesse Regioni, presso le

sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi

di Regione, rinviando ad un decreto ministeriale la individuazione

delle modalità di riversamento delle somme riscosse sui conti

predetti, a favore di Stato, comuni, Province, Fondo sanitario

nazionale, secondo percentuali indicate dalla legge o da successivi

decreti ministeriali, con la conseguenza che solo la parte residua

sarebbe attribuita alla Regione. Ciò comporterebbe per la Regione

una fortissima riduzione della capacità di manovra finanziaria ed

una notevole diminuzione di gettito, ulteriormente accentuata per

effetto degli artt. 41 e 42, che, per le Regioni a statuto speciale,

prevedono la compensazione delle eccedenze annuali, consistenti nella

differenza fra il gettito dell'IRAP, al netto delle quote riservate

allo Stato e di quella destinata al finanziamento del Servizio

sanitario, e l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali

soppressi, mediante variazioni delle quote del Fondo sanitario

nazionale, trasferimenti di funzioni, o acquisizione delle eccedenze

al bilancio dello Stato.

È denunciato altresì l'art. 50 del decreto, che istituisce

l'addizionale regionale sull'IRPEF, erroneamente indicata nel ricorso

come addizionale sull'IRAP: anch'esso predisporrebbe una disciplina

che esclude sostanzialmente qualsiasi possibilità di autonoma

legislazione regionale.

4. - Infine, altre censure investono gli artt. 60 e 61 del decreto,

concernenti l'attribuzione a comuni e Province del gettito di alcuni

tributi erariali e la contestuale riduzione dei trasferimenti statali

agli enti locali medesimi.

Tale soluzione normativa, ad avviso della ricorrente, mentre

potrebbe dirsi ragionevole per le altre Regioni, avrebbe conseguenze

paradossali in Sicilia, poiché il gettito dei tributi trasferiti

agli enti locali già era attribuito alla Regione: tale gettito

verrebbe sottratto alla Regione, mentre agli enti locali verrebbero

ridotti i trasferimenti da parte dello Stato. Inoltre il comma 4

dell'art. 60, secondo cui le Regioni speciali provvedono

all'attuazione dei primi due commi del medesimo articolo, sarebbe

quanto meno impreciso, perché si riferisce alla mera attuazione da

parte del legislatore regionale, che godrebbe invece, in materia, di

potestà legislativa concorrente. A sua volta sarebbe "sintomo

vistoso" della disattenzione del legislatore delegato nei confronti

del particolare regime finanziario della Sicilia l'art. 61, comma 4,

che fa riferimento al "recepimento" delle disposizioni degli artt. 60

e 61 da parte dello statuto siciliano, ignorando che esso ha forza di

legge costituzionale, e che quindi non può essere previsto un

obbligo di adeguamento dello stesso a disposizioni di legge

ordinaria. In definitiva, argomenta la ricorrente, il complesso

delle disposizioni impugnate produce da un lato una fortissima

compressione dell'autonomia finanziaria della Regione, dall'altro una

consistente diminuzione delle entrate regionali, non compensata in

alcun modo, con la conseguenza che verrebbero meno alla Regione i

mezzi per fare fronte al suo fabbisogno finanziario.

5. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.

L'Avvocatura erariale osserva che le censure che coinvolgono l'intera

disciplina dell'IRAP muovono dalla configurazione di tale imposta

come tributo "regionale", in relazione al quale la Regione avrebbe

competenza "esclusiva". In realtà, nonostante la sua denominazione,

non si tratterebbe di un tributo proprio della Regione: un tributo

non sarebbe "regionale" sol perché, come nel caso dell'IRAP, di

spettanza delle singole Regioni, ma solo in quanto la sua istituzione

costituisca esercizio del potere impositivo dell'ente di autonomia

che, appunto, l'abbia deliberato: e questo non sarebbe il caso

dell'IRAP. Non avrebbero perciò consistenza le censure dirette agli

artt. 1, 2 e 4 del decreto, che istituiscono l'imposta e ne regolano

il presupposto e la base imponibile.

D'altra parte la ricorrente, secondo l'Avvocatura, nel lamentare un

preteso "arretramento" dell'art. 24, comma 2, del decreto rispetto

alla previsione di cui all'art. 3, comma 158, della legge n. 662 del

1996, trascurerebbe il fatto che quest'ultima disposizione,

espressamente richiamata dalla prima, fa appunto salva, ai fini

dell'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo, la

speciale autonomia finanziaria configurata dall'art. 36 dello statuto

siciliano e dalle relative norme di attuazione. A loro volta gli

artt. 24, comma 6, e 25 del decreto, intesi a raccordare la normativa

regionale di attuazione e la temporanea gestione statale del tributo,

sarebbero in piena armonia col carattere erariale del tributo, alla

cui prima fase di applicazione sarebbero collegati delicati equilibri

finanziari, a salvaguardia dei quali è prevista l'attribuzione,

peraltro per soli due anni, di una quota del gettito allo Stato, a

compensazione dell'entrata derivante dalla soppressa imposta sul

patrimonio netto delle imprese. Sarebbe pure infondata la censura

rivolta all'art. 36 del decreto legislativo per non avere previsto

una compensazione a favore della Regione in relazione alla

soppressione di tributi erariali il cui gettito era attribuito alla

Regione stessa: uno strumento di compensazione, nel senso voluto,

andrebbe ravvisato, oltre che nello speciale criterio di

determinazione delle eccedenze di risorse finanziarie stabilito, per

le Regioni a statuto speciale, dai commi 2 e 3 dell'art. 41, nei

meccanismi di trasferimento previsti dall'art. 42, comma 7. In

relazione ai motivi di ricorso con i quali si lamenta la mancata

devoluzione di gettito non prodotto ma riscosso nel territorio

regionale e delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni

pecuniarie, la difesa del Presidente del Consiglio osserva che, ove

il luogo di realizzazione della produzione netta imponibile non

ricada nel territorio siciliano, non appare ipotizzabile che il

tributo sia riscosso in tale ambito; che sul tema dell'interessamento

del territorio di più Regioni ad una medesima attività produttiva

l'art. 4, ultimo comma, prevede l'emanazione di atti generali sentita

la conferenza Stato-Regioni; che parimenti la ripartizione delle

entrate derivanti da sanzioni è rimessa ad emanande norme

regolamentari. Quanto agli artt. 27 e 29, in tema di devoluzione di

quote del gettito IRAP agli enti locali, l'Avvocatura osserva che la

competenza di cui all'art.14, lettera o, dello statuto siciliano in

tema di enti locali non comporta una competenza regionale esclusiva

in materie che non attengono direttamente all'organizzazione degli

enti locali ed ai loro rapporti con la Regione. Pure infondata

sarebbe la censura rivolta agli artt. 60 e 61, in tema di

attribuzione agli enti locali del gettito di tributi erariali e di

connessa riduzione dei trasferimenti agli stessi. Sostiene

l'Avvocatura che l'attribuzione in parola è demandata ad atti

normativi delle Regioni a statuto speciale da emanarsi in conformità

ai rispettivi statuti; e che anche la riduzione dei trasferimenti

erariali dovrebbe riconoscersi subordinata, in dette Regioni, alle

disposizioni legislative che queste emaneranno ai fini del

complessivo riequilibrio finanziario da realizzarsi nel rispetto dei

relativi statuti (così dovrebbe intendersi, secondo una

interpretazione logica, il comma 4 dell'art. 61, la cui formulazione

letterale - che si riferisce al "recepimento" delle disposizioni

degli articoli 60 e 61 negli statuti speciali - si riconosce

incongrua).

6. - Con ricorso notificato il 25 maggio e depositato il 2 giugno

1998 la Regione Siciliana ha proposto conflitto di attribuzioni

contro il Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al

decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica in data 24 marzo 1998, recante "Modalità di riversamento

delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle attività

produttive (IRAP) e per l'addizionale regionale all'IRPEF, ai sensi

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446", per violazione

dell'art. 36 dello statuto speciale e delle relative norme di

attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. La ricorrente,

premesso di aver proposto giudizio di legittimità costituzionale,

tuttora pendente, contro il decreto legislativo n. 446 del 1997

istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, osserva

che il decreto ora impugnato costituisce svolgimento del decreto

legislativo medesimo e quindi su di esso si riverberano le censure di

incostituzionalità nei confronti dello stesso sollevate. In

particolare, gli artt. 1 e 2 del decreto si collegano all'art. 40

del provvedimento legislativo, che prevede l'apertura di conti

infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato e di

contabilità speciali di giroconto presso le sezioni di tesoreria

provinciale dello Stato, intestati alle Regioni, per il riversamento

delle somme accreditate a seguito della riscossione dell'IRAP e della

addizionale regionale sull'IRPEF. Ad avviso della ricorrente, tali

disposizioni potrebbero essere in contrasto con l'art. 36 dello

statuto speciale, come attuato dal d.P.R. n. 1074 del 1065, che

configura come entrate tributarie della Regione quelle derivanti dai

tributi deliberati dalla stessa Regione e dai tributi erariali

riscossi nel territorio regionale: con il sistema introdotto, le

imposte in questione non sarebbero né tributi deliberati dalla

Regione, né tributi erariali riscossi sul territorio regionale, onde

l'attribuzione del gettito alla Regione non sarebbe più necessaria

in base alla citata norma statutaria, ma sarebbe il frutto di

decisioni unilaterali dello Stato. Viene poi, in particolare,

censurato l'art. 2, comma 3, lettera B, punto IV, del decreto

impugnato, che prevede il versamento nelle contabilità di girofondo

presso le tesorerie provinciali dello Stato del gettito

dell'addizionale IRPEF e dell'IRAP corrisposte dai contribuenti

titolari di partita IVA che eseguono i versamenti unitari delle

imposte e dei contributi. Tale disposizione, oltre ad essere lesiva

delle prerogative regionali in quanto escluderebbe ogni autonomia

della Regione, sarebbe, secondo la ricorrente, in contrasto con gli

artt. 21 e 26 del d.lgs. n. 241 del 1997, che prevedono la

competenza della "Cassa regionale siciliana di Palermo" a raccogliere

l'immediato riversamento delle somme riscosse. A sua volta l'art. 3,

comma 3, del decreto, il quale prevede le modalità del riversamento

delle somme versate sul conto "IRAP-altri soggetti" (relativo ai

soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni), farebbe sì che lo

Stato determinerebbe direttamente e recupererebbe unilateralmente i

costi sostenuti per la gestione dei tributi in questione, mentre per

la Sicilia, ove le norme di attuazione prevedono che la Regione si

avvalga dell'amministrazione finanziaria dello Stato, non sarebbe

possibile, se non con inammissibili approssimazioni, distinguere fra

i costi sopportati dallo Stato per la riscossione dell'IRAP e

dell'addizionale IRPEF da un lato, e degli altri tributi erariali di

spettanza regionale dall'altro; vi sarebbe la possibilità di un

doppio rimborso per un'attività unitaria di riscossione e

versamento. Sempre in virtù dell'art. 3, comma 3, lo Stato

procederebbe alla diretta attribuzione a proprio favore delle

eccedenze di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 446 del 1997: in tal modo

svanirebbe la possibilità, prevista dall'art. 42, comma 7, del

decreto legislativo, di realizzare un vantaggio finanziario per la

Regione mediante la destinazione di tali eccedenze alla variazione di

quote del fondo sanitario o al pagamento degli oneri derivanti dal

trasferimento di nuove funzioni.

7. - Resiste al ricorso, chiedendone il rigetto, il Presidente del

Consiglio dei Ministri. Secondo l'Avvocatura, la censura mossa

all'art. 1 del provvedimento impugnato si dimostrerebbe inammissibile

e inconsistente, una volta che si consideri che esso non fa che

ricalcare la formula dell'art. 40 del decreto legislativo n. 446 del

1997, e, per altro verso, che l'intestazione dei conti alle Regioni

è elemento sufficiente ad escludere la paventata perdita di aggancio

del gettito ai luoghi di riscossione. Sarebbe inammissibile ed

infondata altresì la censura all'art. 2, comma 3, lettera B, punto

IV, per la genericità della denuncia di lesione dell'autonomia

regionale e perché l'asserito contrasto con l'art. 21 del d.lgs. n.

241 del 1997 non potrebbe comunque fondare un conflitto di

attribuzioni. Quanto poi alla prima delle due censure rivolte

all'art. 3, comma 3, la difesa del Presidente del Consiglio osserva

che il titolo per il recupero a favore dello Stato dei costi di

riscossione dei tributi in parola sta nelle norme del decreto

legislativo n. 446 del 1997, cui il provvedimento in questa sede

impugnato si limita a dare attuazione; e che le norme di attuazione

statutaria invocate dalla ricorrente non escludono, ma al contrario

confermano, la legittimità del recupero, mentre la stessa "novità"

dei tributi istituiti con il d.lgs. n. 446 del 1997 comporterebbe

l'allestimento o l'adattamento delle strutture amministrative per la

riscossione, e giustificherebbe perciò il recupero separato dei

relativi costi.

In relazione, infine, alla seconda censura rivolta all'art. 3,

concernente il versamento all'erario delle eccedenze di risorse

verificatesi per le Regioni, si obietta che il riferimento all'art.

42 del d.lgs. n. 446 e alle ivi previste possibilità di

compensazione non suffragherebbe l'assunto della ricorrente, poiché

l'acquisizione delle eccedenze al bilancio statale è prevista dalla

stessa norma primaria invocata; del resto il provvedimento impugnato

sarebbe stato adottato previo parere della conferenza Stato-Regioni,

senza che in quella sede la Regione Siciliana formulasse rilievi di

sorta.

8. - Nell'imminenza dell'udienza hanno presentato memorie, nel

giudizio di legittimità costituzionale, la ricorrente Regione

Siciliana e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Nella memoria

della Regione si afferma che i motivi di censura rivolti contro il

d.lgs. n. 446 del 1997 possono essere ricondotti a due distinti

ambiti: da un lato vi sono le censure che investono la struttura

stessa del tributo, sotto il profilo della violazione della delega e

dell'autonomia finanziaria della Regione; dall'altra, le censure che

riguardano la irragionevole sottrazione alla Regione di gettiti

tributari che le spettano. Il primo ordine di profili pone la

questione della natura del tributo: i margini di autonomia

riconosciuti alla Regione sarebbero così esigui da rendere evidenti

sia l'eccesso di delega sia la lesione dell'art. 36 dello statuto,

che attribuisce alla Regione, per i tributi propri, un'ampia

autonomia legislativa. Se però si qualifica l'imposta come tributo

erariale, occorrerebbe essere conseguenti e riconoscerne le

implicazioni. Così sarebbe senza giustificazioni l'attribuzione

allo Stato di una quota del gettito a rimborso dei costi di gestione

del tributo, trattandosi di un tributo obbligatorio, con un'aliquota

sostanzialmente predeterminata, il cui gettito riduce i trasferimenti

dallo Stato alle Regioni per finanziare il Servizio sanitario: tanto

più che in Sicilia già le norme di attuazione prevedono che la

Regione si avvalga degli uffici periferici dell'amministrazione

statale per le funzioni amministrative in materia finanziaria, onde

se al rimborso dovuto per i costi sostenuti da tali uffici per

l'esercizio di funzioni svolte nell'interesse della Regione si

aggiunge un rimborso specifico per l'IRAP, vi sarebbe il rischio per

la Regione di pagare due volte le stesse attività. I criteri

comunque non dovrebbero essere fissati unilateralmente dallo Stato.

La Regione osserva ancora che, poiché l'IRAP prende sostanzialmente

il posto dei contributi sanitari soppressi, la sua istituzione e la

contestuale soppressione di altri tributi si risolverebbero per la

Regione Siciliana in una significativa diminuzione delle entrate

tributarie.

Secondo la Regione, l'interpretazione offerta dall'Avvocatura degli

artt. 41 e 42, secondo cui le compensazioni di eccedenze potrebbero

operare anche a favore di essa, e non solo dello Stato, sarebbe

coerente con le esigenze prospettate dalla stessa ricorrente: ma il

principio di leale cooperazione richiederebbe la possibilità per la

Regione di controllare i dati su cui si effettua il calcolo, e la sua

partecipazione a tali attività.

Parimenti sarebbe una interpretazione adeguatrice quella offerta

dalla difesa del Presidente del Consiglio a proposito degli artt. 60

e 61, che eviterebbe l'immediata soppressione dei trasferimenti agli

enti locali a seguito dell'attribuzione agli stessi del gettito di

alcuni tributi erariali. In ogni caso, secondo la Regione, pure

accogliendo la costruzione dell'imposta come tributo erariale, non si

potrebbe negare la potestà concorrente della Regione, e si dovrebbe

riconoscere che in Sicilia non si applicano le ricordate norme del

decreto, immediatamente lesive dell'autonomia finanziaria della

Regione, e che quest'ultima ha la possibilità, nell'ambito dei

principi della disciplina del tributo, di adeguare tale disciplina

alle peculiarità regionali.

9. - Nella memoria del Presidente del Consiglio si ribadisce

anzitutto che l'IRAP non è un tributo proprio della Regione, anche

perché non ricorre a proposito di essa né una deliberazione

regionale di istituirlo, né la destinazione a specifiche esigenze

della comunità regionale: la nuova imposta, il cui gettito è

destinato a compensare quello dei tributi erariali soppressi, avrebbe

un fine anche di fiscalità generale e non potrebbe dunque dirsi

preordinata al finanziamento di esigenze peculiari delle comunità

locali. Il problema, che resta, di spiegare la qualificazione

"regionale" attribuita all'imposta sarebbe di natura essenzialmente

accademica.

Trattandosi di un nuovo tributo erariale, d'altra parte, la

temporanea riserva allo Stato di due quote del gettito, a

compensazione rispettivamente dei costi di gestione e della soppressa

imposta sul patrimonio netto delle imprese, sarebbe pienamente

giustificata alla luce della norma di attuazione, che consente tale

riserva purché la stessa legge che disciplina le nuove entrate ne

indichi la destinazione a finalità contingenti o continuative dello

Stato: nella specie, si tratterebbe delle contingenti finalità di

ripianamento dei costi e delle perdite sopra indicate. La memoria

prosegue osservando che la censura relativa al criterio di

attribuzione del gettito del tributo alle singole Regioni, e che

dovrebbe intendersi appuntata sul solo art. 15 del decreto, sarebbe

infondata, sia perché detto criterio risponde ad una esigenza di

razionalizzazione del meccanismo della riforma, necessariamente

unitario, sia perché l'art. 43, comma 2, del decreto impugnato eleva

a regola di sistema, e dunque a canone ermeneutico generale, la

conservazione del necessario equilibrio finanziario nei rapporti, in

particolare, fra lo Stato e le autonomie speciali. Quanto alla

disciplina dell'accertamento, della liquidazione e della riscossione

dell'imposta, prevista a regime e in via transitoria, la memoria

osserva che l'assetto delineato dal decreto si spiega in ragione del

carattere generale della riforma, connesso al criterio

dell'invarianza del gettito, e della esigenza di uniformità di

disciplina della nuova imposta: onde non potrebbe disconoscersi la

legittimità di un breve differimento dell'esercizio delle competenze

regionali e di un ripianamento del costo della transitoria gestione

dell'imposta. Rileva inoltre che la temporanea riserva allo Stato di

una quota di gettito a compensazione della soppressa imposta sul

patrimonio netto delle imprese è accompagnata da uno strumento di

tutela degli interessi regionali, rappresentato dall'audizione della

conferenza Stato-Regioni, e che, quanto alla mancanza di

compensazione per i tributi soppressi il cui gettito spettava alla

Regione, a salvaguardia delle spettanze della Regione stanno il

canone di invarianza di entrate fiscali ribadito nell'art. 41 del

decreto, i criteri per il calcolo delle eccedenze e il fondo di

compensazione interregionale istituito dall'art. 42. Infine, a

proposito degli artt. 60 e 61 la memoria rileva che dette norme

contemplano un intervento attuativo delle Regioni in conformità ai

rispettivi statuti di autonomia, e una regolamentazione dei rapporti

finanziari fra Stato, Regioni ed enti locali secondo il principio

della conservazione del necessario equilibrio finanziario. Considerato in diritto

1. - La Regione Siciliana impugna (R. ric. n. 10 del 1998) il

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione

dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli

scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione

di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della

disciplina dei tributi locali), e in particolare gli articoli 1, 2,

4, 15, 24, 26, 27, 30, 36, 40, 41, 42, 43, 50, 60, 61 del decreto

medesimo, per violazione dell'art. 36 dello statuto speciale e delle

relative norme di attuazione, nonché degli artt. 76 e 3 della

Costituzione (quanto a quest'ultimo senza peraltro espliciti sviluppi

argomentativi). Con il successivo ricorso (R. confl. n. 14 del 1998)

la stessa Regione solleva conflitto di attribuzioni, ancora una volta

per violazione dell'art. 36 dello statuto e delle relative norme di

attuazione, in relazione al decreto del Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica in data 24 marzo 1998,

recante "Modalità di riversamento delle somme riscosse per l'imposta

regionale sulle attività produttive (IRAP) e per l'addizionale

regionale all'IRPEF, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446", che detta le modalità di versamento e di ripartizione

del gettito dell'IRAP, in attuazione di quanto previsto, in

particolare, dall'art. 40 del citato d.lgs. n. 446 del 1997.

2. - Stante la stretta connessione di oggetto fra il giudizio di

legittimità costituzionale del d.lgs. n. 446 del 1997 e il giudizio

per conflitto di attribuzioni promosso contro un decreto attuativo

del medesimo, essi possono essere riuniti per essere decisi con unica

pronunzia.

3. - La prima e più generale censura mossa dalla ricorrente al

decreto legislativo n. 446 del 1997, e in particolare agli articoli

1, 2, 4 e 24, comma 2, del medesimo, muove dalla premessa che la

nuova imposta "regionale" sulle attività produttive sarebbe un

tributo proprio della Regione, in ordine al quale dunque dovrebbe

riconoscersi ad essa potestà legislativa esclusiva; e che in ogni

modo, se invece si configurasse come tributo erariale il cui gettito

è devoluto alla Regione, dovrebbe riconoscersi a questa una potestà

legislativa concorrente, sia pure vincolata ai principi del sistema

tributario statale, e non una potestà di mera attuazione, quale

sarebbe invece delineata nell'art. 24, comma 2, del decreto

legislativo impugnato. Quest'ultima disposizione, omettendo

qualsiasi riferimento alla speciale autonomia della Regione

Siciliana, costituirebbe un passo indietro rispetto all'art. 3, comma

158, della legge n. 662 del 1996 (pure impugnato dalla Regione con

precedente ricorso), che prevedeva l'attuazione, da parte della

Regione Siciliana, del decreto legislativo "con le limitazioni

richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'art.

36 dello statuto regionale e dalle relative norme di attuazione":

sarebbe perciò in contrasto con le norme statutarie e di attuazione

che garantiscono tale autonomia, oltre che con la legge di delega, e

dunque con l'art. 76 della Costituzione.

4. - La questione è infondata.

Nella sentenza n. 111 del 1999 questa Corte ha avuto occasione di

ricordare come l'ordinamento finanziario della Regione Siciliana sia

stato costruito, in base alle norme di attuazione dello statuto, e

anche allontanandosi dal disegno originariamente sotteso alla formula

testuale dell'art. 36 dello statuto, non già sull'esercizio di una

potestà impositiva del tutto autonoma della Regione, in spazi

lasciati liberi dalla legislazione tributaria dello Stato, bensì

sull'attribuzione alla Regione del gettito della maggior parte dei

tributi erariali, riscosso nel territorio regionale, e di una

potestà legislativa anche in ordine alla disciplina degli stessi

tributi erariali, fermo restando che, in assenza di diverse

disposizioni legislative regionali, si applicano nella Regione le

disposizioni delle leggi tributarie dello Stato (art. 6 del d.P.R. n.

1074 del 1965).

In questo quadro si colloca anche l'applicazione, nella Regione

Siciliana, della nuova imposta regionale sulle attività produttive,

istituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 446 del 1997, sulla base della

delega contenuta nell'art. 1, comma 143, della legge n. 662 del 1996.

Essa si configura bensì come tributo proprio delle Regioni, nel

senso in cui tale nozione, in contrapposizione alle "quote di tributi

erariali", è utilizzata dall'art. 119, secondo comma, della

Costituzione, cioè nel senso di tributo istituzionalmente destinato

ad alimentare la finanza della Regione nel cui territorio avviene il

prelievo a carico della rispettiva collettività: ma è pur sempre un

tributo "attribuito" alla Regione - come si esprime l'art. 119 -

dalla legge dello Stato, che ne definisce i caratteri e la disciplina

fondamentale quanto a soggetti colpiti, presupposti e materia

imponibile. La Regione Siciliana, nei riguardi di questo tributo,

gode dunque, in primo luogo, degli stessi spazi di autonomia

riconosciuti a tutte le Regioni, relativi alle "procedure

applicative" dell'imposta e all'eventuale variazione, entro certi

limiti, dell'aliquota (artt. 16, comma 3, 18, comma 3, 24, comma 1,

del d.lgs. n. 446 del 1997; e cfr. già art. 3, comma 144, lettere e

e i della legge n. 662 del 1996).

Ma, proprio perché in materia tributaria la Regione Siciliana gode

di una particolare autonomia legislativa, estesa a tutti i tributi

erariali il cui gettito regionalmente riscosso le è devoluto ai

sensi dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, il

legislatore del 1996 ha previsto una speciale clausola di

salvaguardia di tale autonomia, stabilendo, nell'art. 3, comma 158,

della legge n. 662 del 1996, che "la Regione Siciliana provvede con

propria legge all'attuazione" dei decreti legislativi delegati ivi

previsti con le "limitazioni richieste dalla speciale autonomia

finanziaria preordinata dall'art. 36 dello Statuto regionale e dalle

relative norme di attuazione". A tale clausola - riguardo alla quale

questa Corte, nella citata sentenza n. 111 del 1999, ha ritenuto non

fondate le censure mosse dalla stessa Regione Siciliana con

precedente ricorso - fa espresso rinvio l'art. 24, comma 2, del

decreto in questa sede impugnato, ribadendo che le Regioni a statuto

speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano "provvedono,

con legge, all'attuazione delle disposizioni" del decreto medesimo in

tema di IRAP "in conformità delle disposizioni della legge 23

dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159" (il comma 159 si

riferisce alle Regioni ad autonomia speciale diverse dalla Sicilia).

Non si realizza, dunque, alcuna violazione o menomazione della

competenza legislativa della ricorrente in materia tributaria: il

decreto legislativo, ancorché non ripeta la formula dell'art. 3,

comma 158, della legge n. 662, ribadisce la stessa clausola di

salvaguardia della speciale autonomia siciliana, espressamente

richiamata: onde non sussiste nemmeno alcuna violazione dei principi

e criteri direttivi della delega.

Né sono qui in discussione i limiti che in concreto tale autonomia

incontra, e che verranno in considerazione solo se e quando la

Regione adotterà delle leggi nell'esercizio della potestà ad essa

riconosciuta.

La Corte non si nasconde le difficoltà e le incertezze che possono

derivare da una certa arretratezza o insufficienza del quadro

normativo costituito da norme di attuazione dell'autonomia

finanziaria della Regione Siciliana (fondata a sua volta su norme

statutarie particolarmente generiche e laconiche) che riflettono una

realtà ben diversa da quella odierna. È peraltro compito di Governo

e Regione, alla cui collaborazione l'art. 43 dello statuto affida la

formulazione delle norme di attuazione, attivare i processi necessari

per dare ad esse un assetto più adeguato alla situazione presente.

5. - La ricorrente denuncia altresì, sotto un profilo analogo a

quello finora esaminato, l'art. 50 del d.lgs. n. 446 del 1997, che

istituisce e disciplina l'addizionale regionale all'IRPEF

(erroneamente indicata nel ricorso come addizionale all'IRAP). Anche

a questo proposito si lamenta che il decreto legislativo predisponga

una disciplina che esclude sostanzialmente qualsiasi possibilità di

autonoma legislazione regionale.

6. - La questione è infondata, per le stesse ragioni ora esaminate

a proposito dell'IRAP. Anche l'addizionale IRPEF è un'imposta

"attribuita" alle Regioni, in ordine alla quale la Regione Siciliana,

oltre a compiere le scelte espressamente demandate (la fissazione, a

partire dall'anno 2000, dell'aliquota tra lo 0.50 e l'1 per cento:

art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997; e cfr. già l'art. 3,

comma 146, lettera b, della legge n. 662 del 1996), potrà esercitare

la propria potestà legislativa alla stessa stregua, e con gli stessi

limiti, di quanto avviene per i tributi erariali regionalmente

riscossi, il cui gettito è ad essa devoluto.

7. - Censure più specifiche sono poi mosse dalla ricorrente in

relazione a singoli aspetti della disciplina dell'IRAP. Gli articoli

2, 4 e 15 sono impugnati in quanto, nel definire i presupposti, la

base imponibile e la spettanza dell'imposta alle singole Regioni,

stabiliscono che l'imposta si applica sul valore della produzione

netta derivante dall'attività di produzione o scambio di beni o di

prestazione di servizi, esercitata nel territorio della Regione, ed

è dovuta alla Regione nel cui territorio tale valore è realizzato.

Apposite norme regolano la ripartizione del valore della produzione

netta nel caso in cui l'attività sia svolta nel territorio di più

Regioni; e si prevede l'adozione di atti generali concernenti

l'applicazione di tali norme, emanati dal Ministero delle finanze

sentita la conferenza Stato-Regioni (art. 4, commi 2 e 3). Secondo

la ricorrente, tali disposizioni violerebbero l'art. 36 dello statuto

siciliano e l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, che darebbero

rilievo, ai fini della attribuzione del gettito dei tributi alla

Regione, al luogo di riscossione.

8. - La questione è infondata.

L'art. 2 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del

1965 (l'art. 36 dello statuto tace in proposito), che sancisce la

spettanza alla Regione delle entrate tributarie erariali "riscosse

nell'ambito" del territorio regionale, non va inteso nel senso che

sia sempre decisivo il luogo fisico in cui avviene l'operazione

contabile della riscossione. Esso tende infatti ad assicurare alla

Regione il gettito derivante dalla "capacità fiscale" che si

manifesta nel territorio della Regione stessa, quindi dai rapporti

tributari che hanno in tale territorio il loro radicamento, vuoi in

ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito

colpito (come nelle imposte sui redditi), vuoi in ragione della

collocazione nell'ambito territoriale regionale del fatto cui si

collega il sorgere dell'obbligazione tributaria. Lo conferma

testualmente l'art. 4 delle stesse norme di attuazione, il quale

precisa che nelle entrate spettanti alla Regione "sono comprese anche

quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate

nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad

uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione"; e lo

conferma altresì la previsione, nell'art. 37 dello statuto e

nell'art. 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria, di

meccanismi di riparto dei redditi assoggettati a imposizione nel caso

di imprese operanti sia nel territorio siciliano, sia in altri

territori. Nel caso dell'IRAP, la base imponibile è costituita dal

valore della produzione netta dell'attività, e proprio per

consentire la localizzazione nel territorio di tale base imponibile

si fa riferimento non già alla residenza o alla sede del soggetto

giuridico dell'attività, bensì al luogo in cui l'attività è

esercitata; e nel caso di attività esercitate in più Regioni si

stabiliscono (analogamente a quanto prevedono le norme statutarie e

di attuazione da ultimo citate per l'imposizione sui redditi) criteri

convenzionali di ripartizione del valore della produzione netta,

collegati, a seconda del tipo di attività, all'entità delle

retribuzioni e dei compensi corrisposti agli addetti ai singoli

stabilimenti, uffici o altre "basi fisse", o ad altri elementi come

l'entità dei depositi, degli impieghi e degli ordini per le banche e

le società finanziarie, l'entità dei premi raccolti per le imprese

di assicurazione, l'estensione dei terreni per le imprese agricole

(art. 4, comma 2). Stante la natura dell'imposta, tali criteri di

attribuzione del gettito appaiono conformi alla regola posta dalla

norma di attuazione: è infatti la realizzazione nel territorio

regionale del valore della produzione netta, su cui si applica

l'imposta medesima, che esprime la "capacità fiscale" riferibile

alla Regione.

9. - Altre più specifiche censure investono i commi 4 e 7

dell'art. 24 e gli artt. 27 e 29 del decreto: l'art. 24, comma 4, in

quanto, prevedendo che le attività di accertamento, liquidazione e

riscossione dell'imposta possano essere affidate con convenzioni (e,

s'intende, con il riconoscimento di somme a compensazione degli

oneri) al Ministero delle finanze, contraddirebbe l'art. 8 delle

norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, in forza del

quale la Regione si avvale per tutte le funzioni amministrative in

materia tributaria degli uffici periferici dell'amministrazione

statale; l'art. 24, comma 7, in quanto sembrerebbe escludere la

spettanza per intero alla Regione delle somme derivanti dalla

irrogazione di sanzioni, in contrasto con l'art. 3 delle citate norme

di attuazione; gli artt. 27 e 29, in quanto, prevedendo

l'attribuzione a comuni, Province e Città metropolitane di quote del

gettito dell'imposta stabilite al centro, disconoscerebbero la

competenza esclusiva che alla Regione spetterebbe anche in materia di

finanza locale.

10. - Le questioni sono infondate.

Quanto all'art. 24, comma 4, è da osservare che la facoltà di

prevedere convenzioni con il Ministero delle finanze per

l'espletamento delle attività di accertamento, liquidazione e

riscossione dell'IRAP è demandata alle leggi regionali emanate, per

quanto riguarda la Regione Siciliana, ai sensi e nei limiti dell'art.

3, comma 158, della legge n. 662 e dell'art. 24, comma 2, del decreto

impugnato, e dunque nel rispetto della speciale autonomia finanziaria

della Regione ricorrente. Per quanto riguarda l'art. 24, comma 7,

esso prevede - con riferimento all'intero territorio nazionale - una

"ripartizione delle somme riscosse" a titolo di sanzione solo "in

caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini

dell'imposta regionale e di altri tributi", dunque quando le sanzioni

non riguardino la sola IRAP: pertanto non ha fondamento il dubbio

della ricorrente che si possa avere una parziale avocazione allo

Stato dell'importo delle sanzioni irrogate in materia di IRAP. Ciò

senza dire che il meccanismo ivi contemplato prevede che le modalità

di detta ripartizione siano stabilite, a garanzia delle Regioni, con

regolamento ministeriale adottato "d'intesa con la conferenza

Stato-Regioni": né, a questo proposito, la Regione Siciliana

potrebbe pretendere fondatamente un procedimento che la veda

interlocutrice esclusiva dello Stato, trattandosi di un problema

comune a tutte le Regioni, cui spetta la nuova imposta, mentre le

particolarità derivanti dal fatto che in Sicilia anche il gettito di

altri tributi erariali spetta alla Regione dovranno, evidentemente,

essere tenute in considerazione nella disciplina concreta della

ripartizione prevista. L'art. 27, che prevede l'obbligo di

devoluzione ai comuni e alle Province, da parte della Regione, di

quote del gettito regionale dell'IRAP, era destinato, nel testo

originario del d.lgs. n. 446 del 1997, a valere solo per il periodo

anteriore alla istituzione, da parte degli enti locali, sulla base di

apposita legge regionale, della addizionale comunale e di quella

provinciale sull'IRAP, prevista dall'art. 28 (cfr. art. 27, comma 5).

Abrogata, con l'art. 12 del d.lgs. n. 137 del 1998, la norma che

prevedeva tali addizionali, e abrogato, per conseguenza, anche il

comma 5 dell'art. 27 del decreto, la devoluzione obbligatoria di

quote dell'IRAP è divenuta istituto stabilmente destinato a regolare

i rapporti finanziari fra Regione, Province e comuni, in particolare

compensando mediante tali trasferimenti le perdite di gettito che si

verificano, nei confronti degli enti locali, a seguito della

soppressione delle tasse di concessione comunale e dell'imposta

comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (cfr. art.

27, comma 1, in conformità al criterio di delega di cui all'art. 3,

comma 144, lettera q della legge n. 662 del 1996, come modificata

dall'art. 48 della legge n. 449 del 1997). Anche in questo nuovo

contesto, la previsione in esame si inquadra nella complessa

operazione di revisione del sistema tributario disegnata nell'art. 3,

comma 143, della legge n. 662, in cui istituzione di nuovi tributi e

contestuale abolizione di tributi preesistenti, nonché revisione di

altri tributi preesistenti, e modifiche al regime dei trasferimenti

dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, devono modularsi in modo

tale da "assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio

dello Stato" e "l'assenza di effetti finanziari netti negativi per le

Regioni e gli enti locali" (art. 3, comma 151, della legge n. 662 del

1996), e da evitare, nella fase transitoria, "carenze e

sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato, delle Regioni e

degli altri enti locali" (art. 3, comma 147, lettera a della legge n.

662). Non può negarsi al legislatore statale, nel momento in cui

dà attuazione a tale disegno, il potere di imporre alle Regioni un

vincolo di destinazione (cfr. art. 27, comma 2, terzo periodo, del

decreto impugnato) in ordine all'utilizzazione di una parte del

gettito dell'IRAP, ad esse spettante, al fine di compensare il venir

meno di altre fonti di alimentazione della finanza locale. Poiché

anche nella Regione Siciliana l'ordinamento della finanza locale, ivi

compresa la disciplina dei trasferimenti finanziari, fa tuttora capo

allo Stato, si giustifica che anche in Sicilia trovi applicazione il

vincolo di destinazione in esame, mentre in altre Regioni speciali

cui sono stati trasferiti maggiori poteri in tema di finanza locale

ciò è demandato alla normazione locale, fermo però restando

comunque il vincolo ad assicurare agli enti locali "le risorse

finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi

conseguenti all'attuazione" del decreto legislativo impugnato (art.

27, comma 6, del d.lgs. n. 446 del 1997). Analogamente, e a maggior

ragione, è infondata la questione sollevata in ordine all'art. 29

del decreto, che si limita a disporre che le Regioni, nell'attribuire

alle Città metropolitane le funzioni amministrative di competenza

provinciale o affidate ai comuni, ai sensi dell'art. 19 della legge

n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, provvedono

ad assegnare alle stesse quote del gettito (genericamente) di

"tributi regionali", vincolando la Regione soltanto ad un principio

di equilibrio e di corrispondenza fra funzioni e risorse attribuite.

11. - Altre censure investono le disposizioni degli artt. 24, comma

6, 25, 26 e 30, relative alla fase di prima applicazione dell'IRAP,

per gli esercizi finanziari 1998 e 1999. La ricorrente lamenta che il

rinvio degli effetti delle leggi regionali di attuazione al periodo

di imposta in corso al 1 gennaio 2000 (art. 24, comma 6) paralizzi la

competenza statutariamente spettante alla Regione; che

l'applicazione, in questo frattempo, della disciplina statale

relativa alle imposte sui redditi, salva la sola partecipazione di

Regioni, Province e comuni all'attività di accertamento e

riscossione (art. 25), e della disciplina statale della riscossione e

del versamento in acconto (art. 30) violerebbe la competenza

regionale a disciplinare la riscossione dei tributi; che

l'attribuzione allo Stato di una quota del gettito IRAP, a

compensazione dei costi di riscossione (art. 26, comma 1), avrebbe

l'effetto paradossale di obbligare la Regione a versare allo Stato

somme a compenso di una attività che essa potrebbe svolgere

direttamente, e che le è impedito di svolgere; che l'attribuzione

allo Stato di una ulteriore quota del gettito IRAP, per due periodi

di imposta, a compensazione della perdita del gettito della soppressa

imposta sul patrimonio netto delle imprese sarebbe irragionevole e in

contrasto con l'art. 36 dello statuto, perché l'imposta abolita era

di carattere straordinario e temporaneo.

12. - Le questioni non sono fondate.

Il temporaneo impedimento all'efficacia delle leggi regionali

emanate nell'esercizio della potestà legislativa spettante in questa

materia alle Regioni (impedimento che riguarda anche le leggi della

Regione Siciliana: cfr. art. 24, comma 6, in relazione al comma 2)

costituisce indubbiamente, in particolare nei riguardi della

autonomia speciale della Regione Siciliana, una limitazione

eccezionale, che però si giustifica in vista dell'esigenza di

assicurare una uniforme applicazione del nuovo tributo, sotto il

profilo sia della disciplina sostanziale, sia delle procedure di

liquidazione, accertamento e riscossione, nella delicata fase di

passaggio in cui, sperimentandosi il nuovo prelievo, il cui gettito

va a sostituire quello dei tributi soppressi, si deve tuttavia

assicurare l'equilibrio dei conti pubblici e dei rapporti finanziari

fra i vari livelli di governo e fra le varie aree territoriali del

paese, anche attraverso i meccanismi di compensazione e di

riequilibrio previsti allo scopo (cfr. artt. 41, 42 e 43, comma 2,

del decreto legislativo impugnato): e in cui quindi qualsiasi deroga

a tale uniformità di applicazione potrebbe comportare difficoltà

operative e pericolo di squilibri. Peraltro la Regione può sin

d'ora porre mano alla propria legislazione di attuazione, con l'unico

limite di doverne differire l'efficacia al termine della fase

transitoria.

13. - Per le stesse ragioni si giustifica la disciplina transitoria

in tema di controllo, accertamento e riscossione dell'imposta, recata

dall'art. 25: ove peraltro si prevede, pur nella fase transitoria, la

partecipazione di Regioni, Province e comuni all'attività di

accertamento, anche mediante programmi di accertamento predisposti

con la collaborazione di apposite commissioni paritetiche, secondo

modalità definite dal Ministro d'intesa con la conferenza

Stato-Regioni (art. 25, comma 2).

14. - La riserva allo Stato, per il periodo transitorio, di una

quota del gettito IRAP a compensazione dei costi di gestione del

tributo non contrasta con l'art. 8 delle norme di attuazione di cui

al d.P.R. n. 1074 del 1965, ai cui sensi la Regione si avvale, per

l'esercizio delle sue funzioni amministrative in materia tributaria,

degli uffici periferici dell'amministrazione statale. Essa anzi

ricalca la stessa regola stabilita in generale dall'art. 9 delle

medesime norme, secondo cui la Regione rimborsa allo Stato le spese

relative ai servizi ed al personale di cui si avvale, "in proporzione

all'ammontare delle entrate tributarie di sua spettanza". Né è

fondato il timore, espresso dalla ricorrente, che ciò possa

comportare un duplice esborso a carico della Regione per la stessa

attività svolta dagli uffici statali, già incaricati dell'attività

di applicazione degli altri tributi erariali il cui gettito spetta

alla Regione. Infatti la gestione del nuovo tributo comporta per lo

Stato nuovi oneri organizzativi, che ben possono giustificare un

compenso commisurato ad una quota del gettito: mentre la

contemporanea abolizione di altri tributi comporterà, ai sensi del

citato art. 9 del d.P.R. n. 1074 del 1965, il venir meno dei

rimborsi commisurati all'ammontare delle entrate soppresse già di

spettanza della Regione.

15. - Nemmeno contrasta con le norme statutarie e di attuazione la

previsione dell'art. 26, comma 2, del decreto, ma già contemplata

dall'art. 3, comma 144, lettera o, della legge n. 662 del 1996, di

una riserva allo Stato, per i primi due esercizi, di una quota del

gettito IRAP a compensazione della perdita del gettito della cessata

imposta sul patrimonio netto delle imprese: tributo erariale

istituito dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito

dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, per un periodo non eccedente

l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994, la cui durata

di applicazione venne prorogata, da ultimo, fino all'esercizio in

corso alla data del 30 settembre 1997 (art. 3, comma 110, della legge

n. 549 del 1995), e il cui gettito venne riservato all'erario

dall'art. 16, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il fatto che si trattasse di un'imposta istituita con carattere di

temporaneità, e quindi, più che abolita, non confermata per effetto

dell'art. 3, comma 143, lettera a, n. 5, della legge n. 662 del 1996

e dell'art. 36, comma 1, lettera e, del d.lgs. n. 446 del 1997 (salvo

il raccordo temporale previsto dall'art. 37 del medesimo decreto),

non toglie che la nuova imposta regionale sulle attività produttive

sia stata configurata dal legislatore come tributo destinato (insieme

alla nuova addizionale regionale sull'IRPEF) a sostituire con il suo

gettito quello dei tributi erariali, regionali e locali soppressi a

norma delle disposizioni da ultimo citate, fra cui anche il gettito

dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nel quadro dei

principi di invarianza del gettito e di mantenimento degli equilibri

finanziari, cui si ispira la riforma. Ciò giustifica dunque anche la

devoluzione diretta o indiretta di quote del gettito del nuovo

tributo agli enti ai quali affluiva il gettito dei tributi soppressi:

così gli enti locali (art. 27 del decreto), e così anche l'erario

per quanto riguarda il gettito, già ad esso riservato, dell'imposta

sul patrimonio netto delle imprese.

È del resto lo stesso art. 2, primo comma, delle norme di

attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965 che prevede la

possibilità per la legge dello Stato di riservare all'erario nuove

entrate tributarie destinate a soddisfare finalità, contingenti o

continuative, dello Stato specificate nella stessa legge: e tra

queste finalità ben può ritenersi compresa quella, chiaramente

espressa nel decreto impugnato e ancor prima nella legge di delega,

di mantenere, nella fase di transizione, gli equilibri finanziari che

verrebbero altrimenti alterati dal venir meno di un tributo il cui

gettito era già riservato allo Stato.

16. - La ricorrente denuncia altresì gli articoli 36, 40, 41 e 42

del decreto. L'art. 36, nel disporre l'abolizione di vari tributi,

non prevederebbe alcuna forma di compensazione a favore della Regione

(come invece il decreto fa nei confronti dello Stato) per la perdita

del gettito di tributi ad essa prima spettanti. L'art. 40, prevedendo

la istituzione di conti presso le tesorerie statali per il versamento

delle somme riscosse a titolo di IRAP, e il loro riversamento a

favore dello Stato, dei comuni, delle Province, del Fondo sanitario

nazionale, e solo per la parte residua alla Regione, comporterebbe

una riduzione della capacità di manovra finanziaria della Regione

stessa e una diminuzione del gettito a suo favore. Tale diminuzione

sarebbe accentuata per effetto degli artt. 41 e 42, che prevedono il

calcolo delle così dette "eccedenze" annuali del gettito dell'IRAP e

il loro versamento ad integrazione del Fondo sanitario nazionale, a

copertura di nuove funzioni o in definitiva a favore del bilancio

statale.

Le questioni sono infondate.

Il complesso meccanismo di transizione dal precedente sistema a

quello contrassegnato dai nuovi tributi regionali è costruito dal

legislatore delegato con l'intento di disciplinare i rapporti fra

Stato, Regioni a statuto speciale ed enti locali "in modo da

mantenere il necessario equilibrio finanziario", come esplicitamente

recita l'art. 43, comma 2.

A tal fine, poiché il gettito dei nuovi tributi è principalmente

destinato (come ricorda la stessa ricorrente) a sostituire, come

fonte di alimentazione del Servizio sanitario nazionale, i contributi

sanitari, l'art. 38 del decreto stabilisce anzitutto che, al fine

della determinazione del Fondo sanitario nazionale e delle quote di

esso da assegnare alle Regioni, "si considera come dotazione propria

delle medesime il gettito dell'addizionale regionale all'imposta sul

reddito delle persone fisiche (...) ed il 90 per cento del gettito

dell'imposta regionale sulle attività produttive al netto delle

quote attribuite allo Stato" (comma 1), insieme, per il 1998, ai

contributi sanitari arretrati riscossi nello stesso anno (comma 2).

Conseguentemente, la misura del concorso della Regione Siciliana al

finanziamento del Servizio sanitario, da ultimo elevata al 42,5 per

cento dall'art. 1, comma 143, della legge n. 662 del 1996, è

rapportata all'entità complessiva delle risorse del Fondo sanitario

(a carico del bilancio dello Stato) e dei gettiti costituenti la

"dotazione" propria della Regione (comma 3).

La ripartizione fra le Regioni del Fondo sanitario di parte

corrente viene fatta dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità

d'intesa con la conferenza Stato-Regioni "tenuto conto dell'importo

complessivo presunto" del gettito dei nuovi tributi considerato

"dotazione propria" di ciascuna Regione (art. 39, comma 1): alla

copertura di eventuali differenze fra il gettito presunto e quello

effettivo si provvede mediante una integrazione del Fondo sanitario

"quantificata dalla legge finanziaria" (art. 39, comma 3).

Il meccanismo è dunque tale da garantire che la perdita da parte

delle Regioni del gettito dei contributi sanitari, già ad esse

spettanti, sia interamente compensata o dal gettito dei nuovi tributi

(per quanto riguarda l'IRAP, computato solo per il 90 per cento del

totale, al netto delle quote riservate allo Stato), o, in mancanza,

da nuovi apporti dello Stato al Fondo sanitario: ferma restando la

quota percentuale del complesso della spesa sanitaria posta a carico

della finanza regionale (per la Sicilia il 42,5 per cento, ai sensi

del citato art. 1, comma 143, della legge n. 662 del 1996).

Stabilita la quota del gettito dei nuovi tributi destinata al

finanziamento della sanità, il decreto legislativo provvede poi a

disciplinare il calcolo e l'utilizzo delle così dette "eccedenze"

(artt. 41 e 42). Il sistema è differenziato in relazione alle

Regioni a statuto ordinario (art. 41, comma 1), a quelle a statuto

speciale che accedono al Fondo sanitario nazionale (art. 41, comma 2:

fra di esse la Sicilia), e infine agli enti ad autonomia speciale che

non accedono al Fondo sanitario nazionale (art. 41, comma 3), e cioè

che provvedono all'integrale autofinanziamento della spesa sanitaria.

Per quanto qui interessa, avendo la Regione Siciliana accesso al

Fondo sanitario nazionale, le "eccedenze annuali di risorse

finanziarie" derivanti dai nuovi tributi rispetto al fabbisogno

convenzionalmente calcolato sono costituite dalla differenza fra il

residuo 10 per cento del gettito dell'IRAP di spettanza regionale e

"l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi,

convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto

interno lordo per il 1998 e il 1999, e tenendo anche conto degli

effetti indiretti derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili

degli altri tributi compartecipati" (art. 41, comma 2) Si considerano

dunque "eccedenze" le eventuali entrate che superano quelle

necessarie per compensare le entrate venute meno per effetto della

soppressione dei tributi erariali al cui gettito le Regioni in

questione partecipavano. Per la Regione Siciliana, a cui era devoluto

l'intero gettito dei tributi erariali soppressi (ad eccezione di

quello dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, compensato

per i primi due anni dalla apposita quota del gettito IRAP riservata

allo Stato: art. 26, comma 2), le entrate da compensare saranno

evidentemente pari al totale, già devoluto alla Regione, dei tributi

soppressi, convenzionalmente indicizzato. La logica appare sempre

quella della compensazione, ad ogni livello, fra gettito perduto per

effetto della abolizione di certi tributi e gettito acquisito con i

nuovi tributi, e del mantenimento dell'equilibrio finanziario nei

rapporti fra Stato e autonomie speciali, secondo il principio sancito

dall'art. 43, comma 2.

Il calcolo delle eccedenze, per quanto riguarda le Regioni a

statuto ordinario, è finalizzato all'attuazione di un meccanismo di

compensazione interregionale, mediante un apposito Fondo, volto a

riequilibrare fra le Regioni gli effetti finanziari derivanti dalla

maggiore autonomia tributaria e dalla diversa "capacità fiscale"

delle varie Regioni (cfr. art. 3, comma 148, della legge n. 662 del

1996, e art. 42, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997). Ma in

questa sede interessa soltanto la diversa disciplina che delle

"eccedenze" è dettata, per le Regioni a statuto speciale, dall'art.

42, comma 7, del decreto. Secondo tale norma "le eccedenze positive o

negative" "vengono compensate per gli anni 1998 e 1999, nel rispetto

degli statuti di autonomia mediante variazioni delle quote del fondo

sanitario nazionale, trasferimenti di funzioni, modifica delle quote

variabili previste ai sensi degli statuti o acquisizione delle

eccedenze al bilancio dello Stato". Invece "a partire dall'anno 2000

non si dà luogo a recupero delle eccedenze, ma si procede attraverso

il trasferimento di nuove funzioni amministrative, definite con le

procedure fissate dai rispettivi statuti di autonomia, fino

all'esaurimento delle eccedenze medesime".

Nella fase transitoria, dunque, il sistema si avvale di una serie

di meccanismi di riequilibrio al fine di pervenire al risultato del

mantenimento dei precedenti livelli di partecipazione alle entrate

tributarie. Le eccedenze possono essere sia "positive" che

"negative", cioè favorevoli o sfavorevoli per la Regione, e in

entrambi i casi ne è prevista la compensazione con strumenti

rispettosi degli statuti. In altri termini, per la Sicilia (il cui

statuto non prevede "quote variabili" di entrate trasferite dallo

Stato, ma solo il fondo di solidarietà di cui all'art. 38), nel caso

di eccedenze negative potranno apportarsi variazioni in aumento alla

quota del Fondo sanitario assegnata alla Regione; nel caso di

eccedenze positive, si potranno apportare variazioni in senso opposto

alla quota del Fondo sanitario assegnata alla Regione (accrescendo in

questo caso la partecipazione regionale al finanziamento della spesa

sanitaria), o attuare nuovi trasferimenti di funzioni senza

corrispondente trasferimento di nuove risorse, ovvero le eccedenze

potranno essere acquisite al bilancio dello Stato. In proposito è da

osservare che gli eventuali trasferimenti di funzioni dovranno

avvenire con i procedimenti previsti dall'art. 43 dello statuto, e

dunque con la partecipazione della Regione; mentre l'eventuale

acquisizione di eccedenze al bilancio dello Stato si inscriverebbe

nel sistema di riserva eccezionale allo Stato di nuove entrate

tributarie, previsto dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074

del 1965. Dopo i primi due anni, alle eventuali eccedenze potranno

corrispondere soltanto nuovi trasferimenti di funzioni, da

effettuarsi sempre con le procedure statutariamente previste, e

dunque con la garanzia della partecipazione della Regione. In

definitiva, il sistema è ispirato al criterio dell'equilibrio

finanziario, anche se con meccanismi di salvaguardia a favore delle

esigenze finanziarie statali più efficaci di quelli previsti a

favore della Regione. Non si può escludere, infatti, che

l'applicazione delle norme in questione comporti per la Regione,

specie nella fase transitoria, qualche diminuzione di entrate, vuoi

per l'ipotesi di gettito dei nuovi tributi inferiore alle

aspettative, vuoi per l'incidenza della quota del gettito IRAP che la

Regione dovrà obbligatoriamente devolvere agli enti locali, ai sensi

dell'art. 27, e della quale l'art. 41, comma 2, non fa parola quando

disciplina il calcolo delle "eccedenze" (benché, come si è

ricordato, l'art. 43, comma 2, sancisca in via di principio il

criterio del mantenimento del "necessario equilibrio finanziario" nei

rapporti fra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali).

Peraltro lo stesso art. 42, comma 7, stabilisce che la compensazione

delle eccedenze avviene "nel rispetto degli statuti di autonomia", e

prevede, con una norma largamente "programmatica", meccanismi

destinati ad essere eventualmente applicati con procedimenti dei

quali la Regione non potrebbe essere esclusa.

In ogni caso, ad escludere la illegittimità costituzionale delle

disposizioni denunciate vale la considerazione che le norme

statutarie e di attuazione non stabiliscono, a favore della Regione,

una rigida garanzia "quantitativa", cioè la garanzia della

disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute

in passato: onde nel caso di abolizione di tributi erariali il cui

gettito era devoluto alla Regione, o di complesse operazioni di

riforma e di sostituzione di tributi, come quella realizzata sulla

base dell'art. 3, comma 143, della legge n. 662 del 1996, possono

aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse

per la Regione, purché non tali da rendere impossibile lo

svolgimento delle sue funzioni. Ciò vale tanto più in presenza di

un sistema di finanziamento che non è mai stato interamente e

organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, così da far

corrispondere il più possibile, come sarebbe necessario, esercizio

di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di

risorse, in termini di potestà impositiva (correlata alla capacità

fiscale della collettività regionale), o di devoluzione di gettito

tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro. Più

in generale, la giurisprudenza di questa Corte ha ammesso che la

legge dello Stato possa, nell'ambito di manovre di finanza pubblica,

anche determinare riduzioni nella disponibilità finanziaria delle

Regioni, purché appunto non tali da produrre uno squilibrio

incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale (cfr.

sentenze n. 307 del 1983, n.123 del 1992 e n. 370 del 1993).

Quanto poi alle disposizioni dell'art. 40, sulle modalità per il

versamento su appositi conti, intestati alle Regioni, e per il

riversamento su altri conti delle somme riscosse a titolo di IRAP e

di addizionale IRPEF, va osservato che si tratta di semplici

modalità tecnico-contabili dirette a dare applicazione alle

previsioni di legge circa l'attribuzione e il riparto del gettito

delle nuove imposte: modalità che non possono che far capo ad una

disciplina uniforme, posto che non solo il gettito va attribuito alle

singole Regioni secondo i criteri e le regole stabiliti dall'art. 4,

ma inoltre, nella fase transitoria, il gettito, in particolare

dell'IRAP, è ripartito fra diversi enti e diverse destinazioni,

secondo le altre previsioni del decreto (artt. 26, 38, 41 e 42).

Senza dire che, in ogni caso, le modalità di riversamento delle

somme in questione sono stabilite dal Ministro sentita la conferenza

Stato-Regioni (come è logico, trattandosi di modalità che

interessano tutte le Regioni e i loro rapporti con lo Stato). Non

sussiste dunque alcuna violazione della autonomia finanziaria della

Regione.

17. - La ricorrente censura infine gli artt. 60 e 61 del decreto.

Il primo attribuisce, a far tempo dal 1 gennaio 1999, alle Province e

ai comuni, rispettivamente, il gettito dell'imposta sulle

assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (con

riguardo alla Provincia in cui ha sede il pubblico registro

automobilistico nel quale il veicolo è iscritto), e il gettito delle

imposte di registro, ipotecarie e catastali riscosse sugli atti di

trasferimento a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e

sugli atti costitutivi o traslativi di diritti reali sugli stessi

(con riferimento al comune in cui l'immobile è ubicato). L'art. 61

dispone, dalla stessa data, la corrispondente riduzione dei

trasferimenti erariali a favore delle Province e dei comuni. La

ricorrente lamenta che, essendo già ad essa devoluto il gettito dei

tributi erariali ora "trasferiti" a Province e comuni, lo Stato

potrebbe ridurre i trasferimenti a favore degli enti locali siciliani

mentre il corrispondente gettito dei tributi trasferiti verrebbe

perduto dalla Regione, con complessiva riduzione delle risorse a

disposizione del sistema delle autonomie in Sicilia.

18. - La questione è infondata nei termini di seguito precisati.

Va in primo luogo notato che l'art. 60, comma 4, demanda alle

Regioni a statuto speciale l'attuazione, per il rispettivo

territorio, delle disposizioni sulla devoluzione dei tributi indicati

a Province e comuni, "in conformità dei rispettivi statuti", e

prevede che "contestualmente" siano disciplinati "i rapporti

finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al

fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario" (con formula

analoga a quella, più volte citata, dell'art. 43, comma 2).

È dunque escluso che si verifichi il trasferimento del gettito

tributario dalla Regione Siciliana alle Province e ai comuni, e

contemporaneamente la riduzione dei trasferimenti statali a Province

e comuni siciliani. Che poi si parli qui di "attuazione" e non di

potestà concorrente, non ha alcun rilievo, trattandosi proprio

dell'attuazione di un trasferimento di tributi erariali che la

Regione non avrebbe potuto autonomamente operare: e i limiti

dell'autonomia legislativa regionale in materia tributaria restano

impregiudicati.

A sua volta l'art. 61, comma 4, prevede che le riduzioni dei

contributi statali e i gettiti dei tributi trasferiti "sono

determinati con riferimento alle province e ai comuni delle regioni a

statuto ordinario": mentre "per le Regioni a statuto speciale le

operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno

1997, n. 244" - che detta le norme sul riordino del sistema dei

trasferimenti erariali agli enti locali per adeguarlo, al termine di

una lunga fase di transizione, a fabbisogni oggettivamente

determinati - "si applicano solo dopo il recepimento delle

disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo nei rispettivi

statuti". Nonostante la formulazione impropria, che allude ad un

impossibile "recepimento" delle disposizioni in questione negli

statuti speciali, la norma va intesa nel senso che la regolazione dei

rapporti finanziari con i comuni avverrà, in conformità allo

statuto, in occasione della attuazione da parte della Regione delle

disposizioni dell'art. 60, commi 1 e 2, e in modo tale - come

espressamente stabilisce il comma 4 dello stesso art. 60 - da

"mantenere il necessario equilibrio finanziario". Intesa in questo

senso, la norma non presta il fianco alle censure mosse dalla

ricorrente.

19. - Risulta impugnato anche l'articolo 43 del decreto, che rende

esplicito il riferimento delle disposizioni anche alle Province

autonome di Trento e Bolzano, e stabilisce che "i rapporti finanziari

tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali devono essere

disciplinati in modo tale da mantenere il necessario equilibrio

finanziario": ma la relativa questione non è in alcun modo motivata

né sviluppata nel ricorso, onde essa va dichiarata inammissibile.

20. - Il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione

Siciliana ha ad oggetto il decreto del Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica in data 24 marzo 1998,

recante "Modalità di riversamento delle somme riscosse per l'imposta

regionale sulle attività produttive (IRAP) e per l'addizionale

regionale all'IRPEF, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446".

La Regione ammette che il decreto impugnato costituisce svolgimento

del decreto legislativo n. 446 del 1997, onde su di esso si

rifletterebbero le censure di incostituzionalità che investono

quest'ultimo provvedimento.

Più in particolare, la ricorrente afferma che il sistema di conti,

intestati alle Regioni, previsto dagli artt. 1 e 2 del decreto

farebbe sì che l'IRAP non sarebbe riscossa sul territorio regionale,

onde potrebbe sfuggire alla regola statutaria della devoluzione del

gettito alla Regione; che l'art. 2, comma 3, lettera B, punto IV,

escluderebbe illegittimamente la competenza della "Cassa regionale

siciliana di Palermo", prevista dagli artt. 21 e 26 del d.lgs. n. 241

del 1997, a raccogliere l'immediato riversamento delle somme

riscosse; che l'art. 3, comma 3, il quale prevede le modalità del

riversamento delle somme versate sul conto "IRAP-altri soggetti",

consentirebbe allo Stato di determinare unilateralmente le somme da

trattenere a compensazione dei costi di gestione del tributo, e di

attribuire direttamente a proprio favore le eccedenze di cui all'art.

41 del decreto legislativo, facendo venir meno la possibilità,

prevista dall'art. 42, comma 7, del decreto legislativo, di

"realizzare un vantaggio finanziario per la Regione mediante la

destinazione di tali eccedenze alla variazione di quote del Fondo

sanitario o al pagamento degli oneri derivanti dal trasferimento di

nuove funzioni".

21. - Il conflitto è inammissibile.

Una volta riconosciute infondate le censure di illegittimità

costituzionale rivolte al decreto legislativo n. 446 del 1997, e in

particolare, fra l'altro, agli articoli 1, 2, 4, 15 (sulla

configurazione generale e sulla spettanza dell'imposta regionale

sulle attività produttive), 26, comma 1 (sulla riserva allo Stato di

una quota del gettito a compensazione dei costi di gestione), 40

(sulle modalità di versamento e riversamento del gettito), 41 e 42

(sulle così dette "eccedenze" e sulla loro compensazione), non può

riconoscersi alcuna consistenza autonoma alle censure mosse al

decreto ministeriale, emanato peraltro, come prevede l'art. 40, comma

2, del decreto legislativo, previo parere della conferenza

Stato-Regioni. Esso, infatti, non fa che dettare le modalità

applicative delle predette norme legislative.

In particolare, l'art. 1 disciplina la istituzione dei conti

previsti dall'art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, nonché

di un conto intestato all'erario per il versamento delle quote di

spettanza statale ai sensi dell'art. 26 e delle eccedenze di cui agli

artt. 41 e 42 del decreto legislativo. L'art. 2 disciplina le

modalità operative per l'afflusso delle somme sui conti; più in

particolare, la lettera B, punto IV, del comma 3 disciplina, in

coerenza con il sistema dei conti previsti dall'art. 40 del decreto

legislativo, l'afflusso delle somme derivanti dai versamenti unitari,

relativi ad una pluralità di tributi, effettuati dai contribuenti

titolari di partita IVA. L'art. 3, comma 3, disciplina, per il 1998 e

il 1999, il riversamento del gettito dell'IRAP sui vari conti ("conto

erario" per le quote o le eccedenze di pertinenza dello Stato, ai

sensi degli artt. 26, 41 e 42 del decreto legislativo; "conto

contributi sanitari" o "conto sanità", intestato alla Regione, fino

a concorrenza dell'importo destinato al finanziamento del Servizio

sanitario nazionale, pari, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del

decreto legislativo, al 90 per cento del gettito dell'imposta, al

netto delle quote riservate allo Stato; "conto ordinario", anch'esso

intestato alla Regione, per le quote determinate a titolo di

compartecipazione degli enti locali, ai sensi dell'art. 27 del

decreto legislativo, nonché per la parte che residua dopo gli altri

versamenti). Il tutto in applicazione delle corrispondenti norme

sostanziali del decreto legislativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale degli articoli 1, 2, 4, 15, 24, 26, 27, 30, 36, 40,

41, 42 e 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive,

revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni

dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,

nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate

dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto

speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3

e 76 della Costituzione, con il ricorso (R. ric. n. 10 del 1998) in

epigrafe;

b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale degli articoli 60 e 61 del

predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, sollevata dalla Regione

Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle

relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della

Costituzione, con il ricorso in epigrafe;

c) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 43 del predetto decreto legislativo n. 446

del 1997, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art.

36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione,

nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione, con il ricorso in

epigrafe;

d) dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di

attribuzioni (R. confl. n. 14 del 1998) promosso dalla Regione

Siciliana contro il Presidente del Consiglio dei Ministri in

relazione al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica in data 24 marzo 1998, recante "Modalità di

riversamento delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle

attività produttive (IRAP) e per l'addizionale regionale sull'IRPEF,

ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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