Art. 7 — Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016
All'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
- b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'assemblea della societa' a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, puo' disporre che la societa' sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera e' trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.»;
- c)al comma 6, primo periodo, le parole: «, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza» sono soppresse; dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Per le societa' controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo e' adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
Testo vigente dal 26 giugno 2017
