Art. 52 — Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:

  • a)realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;
  • b)favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
  • c)promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:
  • a)realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili ((...));
  • b)semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
  • c)prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarieta', che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali. ((2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la revoca e la redistribuzione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo)) Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 12 novembre 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 novembre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 2012 al 12 novembre 2013. 1 parola tolta, 104 parole aggiunte in 4 capoversi.

… legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani. tolto: 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il …

aggiunto: a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili...;

aggiunto: b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;

… adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturaliaggiunto: . 2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la revoca e la redistribuzione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5~art52 · fonte del testo

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