Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle citta' di identita' per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio Al fine di assicurare la piu' ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, e' istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste il Registro delle associazioni nazionali delle citta' di identita'. Si definiscono «citta' di identita'» le citta' o realta' territoriali che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in cui operano organismi associativi a carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identita' colturali dei loro territori nei mercati nazionali e internazionali. I comuni, anche compresi nei distretti di cui all'articolo 39, in cui hanno sede i luoghi della produzione agricola di pregio di cui al comma 1 del presente articolo che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, assumono la denominazione di citta' di identita'. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresi' definiti i requisiti delle associazioni nazionali delle citta' di identita' e le modalita' per la loro iscrizione nel Registro di cui al comma 1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 27 dicembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-12-27;206~art40 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari