1. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' inserito il seguente: "1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, e' adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni"

Testo vigente dal 12 novembre 2014

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 125/2017

    Questione infondata
    26 maggio 2017

    L'intesa in Conferenza unificata raggiunta in attuazione dell'art. 17-bis del d.l. n. 133 del 2014 (come convertito), aggiuntivo del comma 1-sexies all'art. 4 del t.u. edilizia, lascia impregiudicato l'interesse alla definizione delle questioni di legittimità costituzionale dello stesso articolo, anteriormente proposte dalla Regione Puglia e dalla Provincia autonoma di Trento. Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'intesa in Conferenza unificata raggiunta in attuazione della disposizione impugnata in via principale non provoca cessazione della materia del contendere, poiché un'eventuale pronuncia di accoglimento della questione di costituzionalità potrebbe comunque reintegrare l'ordine costituzionale asseritamente violato, venendo a cadere sulla previsione normativa che ha costituito la causa dell'intesa stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2010 e n. 98 del 2007; sentenza n. 141 del 2016, nel senso della permanenza dell'interesse a ricorrere a seguito di intesa ).

    Art. 17-bis Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive · Art. 117 cost. · Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 16 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133~art17bis · fonte del testo

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