1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato - regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Statoregioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato - regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.

Testo vigente dal 30 agosto 1997

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 408/1998

    Illegittimità dichiarata
    14 dicembre 1998

    Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 Cost., nonché all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei confronti degli artt. 2, commi 5 e 6, e 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, nelle parti in cui, disciplinando i procedimenti per cui sono obbligatoriamente previste la consultazione e, rispettivamente, l'intesa, con la conferenza Stato-Regioni, si consente al Governo, per ragioni di urgenza, discrezionalmente valutate, di provvedere anche senza di esse, sottoponendo l'atto alla conferenza in via successiva. Premesso che tali disposizioni non possono trovare applicazione quando l'intesa con la conferenza, o il parere della medesima, si configuri, in concreto, - come talvolta si è riscontrato in giudizi della Corte costituzionale, nel contesto dei rapporti tra lo Stato e singole Regioni (cfr. sent. nn. 747/1988, 337/1989, 21 e 482/1991, e 242/1997) - come un vincolo costituzionale discendente dalla particolarità dell'oggetto, ma nelle sole ipotesi (costituenti peraltro l'"id quod plerumque accidit") di parere o intesa richiesta da norme della legge ordinaria, come tali derogabili dal legislatore ordinario, va quindi rilevato - con esclusivo riferimento a queste ultime - che dei principi della legge n. 59 del 1997 invocati dalla ricorrente sotto il profilo dell'eccesso di delega, non possono dirsi elusi ne' quello, posto dall'art. 9, comma 1, lett. c), concernente la specificazione, da parte del legislatore delegato, delle materie per le quali la consultazione o l'intesa devono ritenersi obbligatorie - non essendo in contrasto con esso che per alcuni dei suddetti procedimenti la specificazione sia avvenuta 'per relationem', con rinvio alle norme della legislazione vigente che già prevedono la consultazione o l'intesa - ne' con il principio, posto dall'art. 9, comma 1, lett. a), che prevede un potenziamento delle competenze della conferenza, giacché il ruolo e il rilievo complessivi della conferenza dipendono dall'insieme delle disposizioni che li riguardano, e nel complesso la disciplina recata dal decreto legislativo n. 281 comporta senz'altro un ampliamento delle sue funzioni. - V. S. nn. 747/1988, 337/1989, 21/1991, 482/1991 e 242/1997 (già citate nel testo). Riguardo alla non necessità costituzionale dell'intervento della conferenza Stato-Regioni in relazione agli atti di indirizzo e coordinamento, v. la precedente massima I. red.: S. Pomodoro

    Art. 8 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 5 cost. · Art. 76 cost. · Art. 115 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art3 · fonte del testo

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