Art. 1 — Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale
All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «la semplificazione e» sono soppresse e le parole «di nuove figure e competenze professionali» sono sostituite dalle seguenti: «e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, ((competenze e capacita' del personale)) da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione ((e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonche' alla gestione dei relativi finanziamenti))». In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ((dal presente articolo)), le linee di indirizzo sono emanate entro il 30 giugno 2022 ((, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)).
Testo vigente dal 30 giugno 2022
