Art. 12-bis — Modifiche all'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di Paesi di origine sicuri
All'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Peru', Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia";
- b)al comma 2, secondo periodo, le parole: "di parti del territorio o" sono soppresse;
- c)al comma 4, la parola: "EASO" e' sostituita dalle seguenti: "Agenzia dell'Unione europea per l'asilo";
- d)dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri di cui al comma 1 e' aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed e' notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, il Consiglio dei ministri, entro il 15 gennaio di ciascun anno, delibera una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuita' delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti Commissioni parlamentari".
Testo vigente dal 11 dicembre 2024
