Art. 7 — Atti di persecuzione

Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

  • a)essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga e' esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;
  • b)costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:
  • a)atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
  • b)provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
  • c)azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
  • d)rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
  • e)azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
  • e-bis)azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
  • f)atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Testo vigente dal 22 marzo 2014

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21392/2026

    23 giugno 2026

    In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, lo specifico fenomeno della tratta degli esseri umani, segnatamente a scopo di sfruttamento sessuale, presenta delle peculiarità che richiedono, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, che l'autorità giudiziaria si avvalga di specifici strumenti per far emergere la storia di tratta, nonostante la lacunosità della allegazione, tra i quali l'audizione della parte, la procedura di referral e l'utilizzazione della lista dei c.d. «indicatori di tratta», secondo le Linee guida sull'identificazione delle vittime di tratta elaborate dall'UNHCR.

    Art. 7 · Art. 8 Attuazione della direttiva 2004/83/CE · Art. 14 Attuazione della direttiva 2004/83/CE · Art. 9 Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI

    Rassegna di giugno 2026, p. 63

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3035/2026

    11 febbraio 2026

    In tema di protezione internazionale, il giudice - a fronte della allegazione della richiedente di essere già stata sottoposta, nel paese d'origine, a pratiche di mutilazione genitale femminile, corredata dalla documentazione sanitaria prodotta - è tenuto a verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine della richiedente al momento dell'adozione della decisione, compresa l'esistenza di disposizioni normative o di pratiche tollerate, o comunque non adeguatamente osteggiate, nell'ambito del contesto sociale e culturale esistente nel paese di provenienza, al fine di accertare, per valutare i rischi del suo ritorno nel paese d'origine, se le donne, già vittime di tali pratiche, siano di fatto discriminate nel libero godimento e nell'esercizio dei loro diritti fondamentali.

    Art. 7 · Art. 14 Attuazione della direttiva 2004/83/CE

    Rassegna di febbraio 2026, p. 25 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3036/2026

    11 febbraio 2026

    In materia di protezione internazionale sussidiaria, il giudice - in presenza di una allegata e documentata patologia psichiatrica nonché del rischio, in caso di rimpatrio, di un danno grave consistente in trattamenti inumani e degradanti in ragione dell'assenza di cure mediche psichiatriche nel Paese d'origine del richiedente o a causa di eventuali norme discriminatorie in vigore nei confronti dei malati mentali o di gravi violazioni dei diritti umani, comunque attuate nei confronti dei suddetti soggetti senza adeguata protezione dello Stato - è tenuto a compiere un approfondimento istruttorio ufficioso circa la condizione nel Paese d'origine dei malati mentali, affetti da patologie identiche o analoghe a quelle diagnosticate al ricorrente.

    Art. 7 · Art. 2 Attuazione della direttiva 2004/83/CE · Art. 14 Attuazione della direttiva 2004/83/CE

    Rassegna di febbraio 2026, p. 25 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27204/2025

    11 ottobre 2025

    La violenza di genere, al pari di quella contro l'infanzia, non può essere ricondotta alla categoria del "fatto meramente privato", poiché essa costituisce una delle fattispecie espressamente previste dall'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 251 del 2007, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, sia con riferimento agli "atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale" (lett. a), che con riguardo, in generale, agli "atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia" (lett. f). (In applicazione di tali principi, la S.C., in accoglimento del ricorso proposto da una donna, cittadina della Georgia, vittima di atti persecutori da parte dell'ex marito e priva di protezione effettiva da parte delle autorità statuali, ha cassato con rinvio il decreto del tribunale, che aveva ricondotto la violenza di genere alla categoria del "fatto meramente privato").

    Art. 7 · Art. 10 cost. · Art. 2 Attuazione della direttiva 2004/83/CE

    Rassegna di ottobre 2025, p. 17 ↗

Tutte le 42 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 marzo 2014

Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 2008 al 22 marzo 2014. 39 parole aggiunte.

aggiunto: e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari