Codice civile

Art. 2558 c.c. — Successione nei contratti

[1]Se non e' pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

[2]Il terzo contraente puo' tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilita' dell'alienante.

[3]Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2558 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1808/2025

    25 gennaio 2025

    La conferitaria d'azienda, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, è responsabile in solido, al pari del cessionario, con la conferente per il pagamento delle sanzioni irrogate per gli omessi versamenti delle imposte riferibili all'anno della cessione e dei due precedenti, salvo il beneficium excussionis, anche quando il conferimento di azienda in società è avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 158 del 2015, siccome avente effetti meramente ricognitivi, determinandosi con lo stesso un fenomeno traslativo soggetto alle disposizioni di cui artt. 2558 e ss. c.c. e non alla disciplina di cui all'art. 2498 c.c.

    Art. 2558 c.c. · Art. 2498 c.c. · Art. 14 Sanzioni tributarie

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sono note le discussioni che hanno diviso la dottrina in ordine alla cessione del contratto, problema che si presenta particolarmente rilevante sopratutto in relazione alla cessione dell'azienda. La realistica visione delle esigenze dei traffici rende indispensabile secondare la circolazione di quei valori economici che sono rappresentati dai contratti già stipulati dall'imprenditore e che per talune categorie di aziende rappresentano l'elemento prevalente. Si tratta di contratti in cui, di regola, l'elemento personale ha una importanza del tutto secondaria, onde nella pluralità dei casi risponde alla stessa presumibile volontà dei contraenti il perdurare del vincolo anche nell'ipotesi di alienazione dell'azienda. In questo senso è dettata la disciplina dell'art. 2558, che sancisce il subingresso dell'acquirente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, quando non abbiano carattere personale, mentre a tutela del terzo contraente si attribuisce a questo la facoltà di recedere dal contratto, se sussiste una giusta causa, entro tre mesi dalla notizia del trasferimento dell'azienda, anche indipendentemente dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1039

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2558 · fonte del testo

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