Codice civile

Art. 2470 c.c. — Efficacia e pubblicità

[1]Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla societa' dal momento ((del deposito di cui al)) successivo comma.

[2]L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTIO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)). In caso di trasferimento a causa di morte il deposito ((e' effettuato)) a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di societa' per azioni.

[3]Se la quota e' alienata con successivi contratti a piu' persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese e' preferita alle altre, anche se il suo titolo e' di data posteriore.

[4]Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

[5]Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

[6]L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo' provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti.

[7]((Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale)).

Testo vigente dal 30 marzo 2009

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2470 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17761/2025

    1 luglio 2025

    L'art. 2479 c.c., nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, non prevede, in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali, un diritto di prelazione dei soci, ma consente il relativo patto, per cui l'eventuale previsione di una prelazione ha fonte non legale, ma negoziale e solo in tale ambito trova la sua disciplina; ne consegue che la violazione della clausola statutaria contenente il predetto patto comporta l'inopponibilità della cessione della partecipazione alla società e ai soci titolari del diritto di prelazione e l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni, ma non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, non avendo quest'ultimo rimedio carattere generale.

    Art. 2470 c.c. · Art. 2469 c.c. · Art. 2479 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Poichè il capitale conferito da tutti i soci, anche accomandatari (rispetto ai quali il codice di commercio non era chiaro), deve essere suddiviso in azioni, che conferiscono naturalmente il diritto di voto nelle assemblee, è sembrato opportuno escludere, rispetto agli accomandatari-amministratori, questo diritto, non soltanto per le deliberazioni relative alla loro responsabilità, ma anche (contrariamente a quanto è disposto per le società per azioni) per la nomina e la revoca dei sindaci (art. 2469). È necessario infatti garantire a questo organo di controllo una indipendenza dagli amministratori maggiore di quella che si ha nelle società per azioni, data la quasi inamovibilità di questi ultimi. È per converso sancita la necessità dell'approvazione da parte di tutti i soci accomandatari, oltre che da parte dell'assemblea straordinaria, delle modificazioni dell'atto costitutivo, le quali possono particolarmente incidere sulla loro posizione di soci illimitatamente responsabili (art. 2470). È infine posto in chiaro, per opportuna tutela dei terzi che contrattano con la società, che la responsabilità degli accomandatari-amministratori cessanti dall'ufficio per qualsiasi motivo ha termine soltanto con l'iscrizione della cessazione nel registro delle imprese, rimanendo ferma, in conformità dei principi generali, la loro responsabilità illimitata per le operazioni precedenti (art. 2471). DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1003

  • Anche indipendentemente dalla presente riforma della società per azioni, che richiede per questa il limite minimo di un milione di capitale, il bisogno di introdurre accanto alla società per azioni un tipo più semplice di società a responsabilità limitata, senza circolazione di azioni, è da tempo un bisogno maturo. Questo bisogno era già stato intuito dal codice di commercio del 1882, che aveva a tale scopo configurato, accanto all'anonima per azioni, l'anonima per quote. Ma l'identità della disciplina tra le due forme di anonima nel sistema del codice di commercio aveva reso sterile tale soluzione. Il movimento legislativo verso un tipo autonomo di società a garanzia limitata è partito dalla Germania con la legge 20 aprile 1892 e si è gradualmente esteso a quasi tutti gli Stati europei. Da noi la società a responsabilità limitata, ereditata nella Venezia Giulia e Tridentina secondo la legge austriaca 6 marzo 1906, è stata transitoriamente conservata anche dopo l'unificazione legislativa con R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325, il che ha dato luogo ad un'esperienza per noi particolarmente interessante. Nel decennio 1931-1940 si sono infatti costituite nel distretto della corte di appello della Venezia Giulia 382 società a garanzia limitata, nella circoscrizione della corte di appello di Trento 253, in quella della sezione di Fiume 23. La società a garanzia limitata veniva altresì inserita in tutti i progetti di riforma del codice di commercio del 1921, del 1925, del 1940, che promossero un largo movimento di studi e di critica sull'argomento. Ogni superstite dubbio sull'opportunità di introdurre il nuovo tipo di società nella presente riforma è venuto comunque a cadere di fronte all'impostazione della presente riforma in materia di società per azioni. Statuito per la società per azioni il limite minimo di un milione di capitale, non poteva far difetto per le imprese di minori dimensioni un tipo di società, che permettesse loro di godere ugualmente il beneficio della responsabilità limitata, indipendentemente dalla forma azionaria. A ciò precisamente provvede il capo VII del titolo V di questo libro. La nuova forma sociale, mentre è particolarmente destinata a sostituire le piccole anonime, non è però necessariamente vincolata ad operare solo in tale campo, non essendo fissato alcun limite massimo di capitale. Essa potrà cioè anche prestarsi per imprese di dimensioni maggiori tutte le volte che si voglia contenere la responsabilità dei soci nei limiti dei conferimenti e nello stesso tempo assicurare con legami più stretti l'attività dei soci alla società, consentendo di riguardare le loro persone non più in funzione del loro apporto di capitali, ma altresì in funzione della fiducia che ispirano i loro nomi e la loro attività, così nei rapporti interni come di fronte ai terzi. In relazione alle diverse esigenze lo schema di società tracciato dalla legge resta sufficientemente elastico: il codice lascia infatti alla società a responsabilità limitata la possibilità di avere un piccolo o un grande numero di soci, un piccolo o un grande capitale, amministratori soci o (se l'atto costitutivo lo ammette) non soci, un controllo sindacale o, in mancanza, un controllo diretto dei soci, quote alienabili o (per clausola dell'atto costitutivo) più o meno rigidamente vincolate alle persone. Così la nostra legislazione crea un tipo di società a responsabilità limitata con lineamenti suoi propri rispetto ai diversi modelli delle legislazioni straniere. A contenere fin dove possibile il pericolo di amministrazioni poco caute sotto l'usbergo della responsabilità limitata, il codice opportunamente provvede sia estendendo alla società a responsabilità limitata le norme rigorose già dettate per la società per azioni riguardo alla valutazione degli apporti, sia prevenendo il credito con forme di pubblicità che gli siano di sicuro avvertimento nei suoi investimenti, sia rafforzando la responsabilità degli organi sociali con sanzioni civili, cui servono di rincalzo quelle di carattere penale dettate nel titolo XI di questo libro.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1004

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2009

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2004 al 30 marzo 2009. 54 parole tolte, 33 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla societa' dal momento tolto: dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel aggiunto: del deposito di cui al successivo comma.

L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale. tolto: L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTIO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito tolto: e l'iscrizione sono effettuati aggiunto: e' effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di societa' per azioni.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai tolto: precedenti aggiunto: commi quarto e quinto tolto: comma devono essere depositate entro trenta giorni tolto: dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione aggiunto: dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2470 · fonte del testo

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