Pubblicita' La Banca d'Italia pubblica su apposita sezione del proprio sito internet i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto, nonche' altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti che possono essere sottoposti a risoluzione. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia di cui al primo periodo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli che possono essere sottoposti a risoluzione. Salvo quanto previsto dall'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/23, il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della risoluzione previsto dall'articolo 11, comma 1, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dall'articolo 11, comma 2, del presente decreto sono pubblicati per estratto: nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia; su quello della controparte centrale sottoposta a risoluzione; nel registro delle imprese; nonche' sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia. Le notificazioni e le comunicazioni di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/23 sono effettuate tempestivamente e comunque, senza pregiudicare gli obiettivi della risoluzione. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'.

Testo vigente dal 16 gennaio 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224~art21 · fonte del testo

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