Art. 17 — Strumento della CCP-ponte
Ai fini di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia dispone la costituzione della CCP-ponte in forma di societa' di capitali e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del presente decreto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, nonche', fermo restando l'articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/23, di ogni adempimento necessario per la costituzione della societa'. In deroga all'articolo 2331, secondo comma, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della societa' prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la societa' con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento, gli amministratori della societa' curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge. In caso di applicazione dello strumento di svalutazione e conversione delle passivita' congiuntamente a quello della CCP-ponte, l'eventuale conversione in capitale delle passivita' cedute alla CCP-ponte non preclude alla Banca d'Italia l'esercizio su quest'ultima dei poteri alla stessa attribuiti dagli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) 2021/23.
Testo vigente dal 16 gennaio 2024
