Codice civile

Art. 2022 c.c. — Trasferimento

[1]Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.

[2]Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identita' e la propria capacita' di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio e' richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.

[3]Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilita' dell'emittente.

[4]L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo e' esonerato da responsabilita', salvo il caso di colpa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2022 · fonte del testo

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