Al fine dell'applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 e al presente decreto, alle controparti centrali sottoposte a risoluzione, ai soggetti nei confronti dei quali e' disposta la riduzione o la conversione delle partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33, del regolamento (UE) 2021/23, e alla CCP-ponte non si applicano gli articoli 2343, commi primo, secondo e terzo, 2365, 2376, 2436, 2437-sexies, 2441, 2443, 2445, 2446, 2447, nonche' il libro V, titolo V, capo X, sezioni II e III del codice civile. In caso di fusioni o scissioni di controparti centrali sottoposte a risoluzione, di soggetti nei confronti dei quali e' disposta la riduzione o la conversione delle partecipazioni di cui all'articolo 2, comma 1, n. 33, del regolamento (UE) 2021/23, o di CCP-ponte:
- a)l'operazione e' disposta dalla Banca d'Italia o, previa autorizzazione di quest'ultima, dal commissario speciale. Essa produce gli effetti previsti dal codice civile a seguito della pubblicazione della decisione sul sito internet della Banca d'Italia, anche in assenza degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge;
- b)entro centottanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera a), la Banca d'Italia o il commissario speciale svolge gli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge. Alle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali e' disposta la riduzione o la conversione delle partecipazioni, e alla CCP-ponte se ha azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano:
- a)gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile;
- b)gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonche' le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezioni II-ter e III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in merito alla sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/23, nonche' in merito al provvedimento che dispone l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto, e' effettuata contestualmente alla pubblicazione prevista all'articolo 21, comma 2, del presente decreto anche se la sussistenza di tali circostanze, ancorche' non divulgata al pubblico, sia conosciuta dall'emittente o dai componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo in data anteriore. La Consob puo' stabilire con proprio regolamento ulteriori ipotesi in cui detta comunicazione puo' essere rinviata. Se, a seguito della svalutazione e conversione di cui all'articolo 32, del regolamento (UE) 2021/23, un soggetto detiene una partecipazione indicata all'articolo 106, commi 1, 1-bis o 1-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'obbligo di offerta ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sussiste. In caso di limitazioni all'escussione di garanzie finanziarie o all'efficacia di contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia finanziaria reale oppure di disposizioni di netting per close-out o di set-off disposte dall'autorita' di risoluzione, non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Alle controparti centrali sottoposte a risoluzione ai sensi del regolamento (UE) 2021/23 non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19.
Testo vigente dal 16 gennaio 2024
