Il programma di risoluzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del presente decreto e' attuato dalla Banca d'Italia in una o piu' delle seguenti modalita':

  • a)con atti di uno o piu' commissari speciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) del presente decreto, dalla stessa nominati;
  • b)con atti che tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni;
  • c)con provvedimenti di carattere particolare, anche rivolti agli organi della controparte centrale sottoposta a risoluzione. Ai fini di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo. La decorrenza degli effetti dei provvedimenti di carattere particolare di cui al comma 1, lettera c), e' stabilita anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti agli obblighi pubblicitari previsti dall'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Quando il programma di risoluzione viene attuato con le modalita' previste dal comma 1, lettere a) o b), dall'insediamento dei commissari speciali o dal primo atto compiuto dalla Banca d'Italia in luogo dei competenti organi sociali si producono i seguenti effetti:
  • a)sono sospesi i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sulla controparte sottoposta a risoluzione;
  • b)decadono gli organi di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza della controparte centrale sottoposta a risoluzione, salvo che sia diversamente disposto dal provvedimento di avvio della risoluzione. Gli atti posti in essere nel corso della risoluzione non sono soggetti ad azioni revocatorie. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonche' dell'azione del creditore sociale contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine designato dalla Banca d'Italia. I commissari speciali, salva diversa previsione del provvedimento di nomina, hanno la rappresentanza legale della controparte centrale sottoposta a risoluzione, assumono i poteri degli azionisti, dei titolari di altre partecipazioni e dell'organo di amministrazione di quest'ultima, promuovono e adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione, secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia e previa sua autorizzazione, quando prevista dall'atto di nomina o successivamente. I commissari speciali devono essere in possesso di adeguate competenze per lo svolgimento delle funzioni. Il provvedimento di nomina dei commissari e' pubblicato per estratto su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia. I commissari speciali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Ai commissari speciali si applicano le disposizioni relative ai commissari liquidatori contenute nell'articolo 81, commi 1-ter, 2 e 3, nell'articolo 84, commi 3, 4, 6, 7, e nell'articolo 85 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al momento della nomina la Banca d'Italia indica la durata dell'incarico dei commissari. Il periodo puo' essere prorogato. Unitamente ai commissari speciali, e' nominato un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al comitato si applicano le disposizioni relative al comitato di sorveglianza contenute negli articoli 81, commi 1-ter, 2 e 3, e 84 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della controparte centrale sottoposta a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia, che si rivale, secondo i casi e in relazione alla misura di risoluzione utilizzata:
  • a)sul corrispettivo pagato in caso di cessione ai titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o alla controparte centrale sottoposta a risoluzione;
  • b)sulla controparte centrale sottoposta a risoluzione;
  • c)sull'eventuale residuo attivo della CCP-ponte. I crediti per le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza e quello di cui al comma 12, lettere b) e c), sono muniti di privilegio ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile e sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Testo vigente dal 16 gennaio 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224~art13 · fonte del testo

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