Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/23, salvo quanto specificamente previsto dal presente articolo:
- a)«controparte centrale sottoposta a risoluzione»: una controparte centrale (CCP) in relazione alla quale e' avviata un'azione di risoluzione;
- b)«risoluzione»: l'applicazione di uno o piu' strumenti di risoluzione di cui al titolo V, capo III del regolamento (UE) 2021/23, per realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 21 del medesimo regolamento (UE) 2021/23;
- c)«autorita' di risoluzione»: l'autorita' designata ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto;
- d)«organo di amministrazione»: l'organo o gli organi di una controparte centrale cui e' conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto la controparte centrale;
- e)«alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche a esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo;
- f)«azione di risoluzione»: la decisione di sottoporre a risoluzione la CCP ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto, l'applicazione di uno o piu' strumenti di risoluzione di cui al titolo V, capo III del regolamento (UE) 2021/23, oppure l'esercizio di uno o piu' poteri di cui al titolo V, capo IV del regolamento (UE) 2021/23;
- g)«partecipazioni»: azioni, quote, altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o, comunque, i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, nonche' titoli che conferiscono il diritto di acquisire o che rappresentano o che sono convertibili in azioni, quote o negli strumenti finanziari di cui sopra;
- h)«commissari straordinari»: gli amministratori temporanei previsti all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23, come nominati ai sensi dell'articolo 79-novies.2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- i)«commissari speciali»: gli amministratori straordinari previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23;
- l)«misura di gestione della crisi»: un'azione di risoluzione o la nomina di un commissario speciale ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23, e dell'articolo 13 del presente decreto;
- m)«CCP-ponte»: la societa' di capitali costituita ai sensi del titolo V, capo III, sezione 5, del regolamento (UE) 2021/23 e dell'articolo 17 del presente decreto, per acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte, le partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione, o le attivita', i diritti e le passivita' di questa con l'obiettivo di mantenerne la continuita' delle funzioni essenziali. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Testo vigente dal 16 gennaio 2024
