Art. 14 — Chiusura della risoluzione
La Banca d'Italia, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere piu' utilmente perseguiti, informata la Consob, dichiara chiusa la risoluzione e ordina ai commissari speciali e ai componenti del comitato di sorveglianza, ove nominati, o agli organi di amministrazione e controllo della controparte centrale sottoposta a risoluzione, di redigere separati rapporti sull'attivita' svolta nell'ambito della risoluzione. I rapporti sono trasmessi alla Banca d'Italia. Della chiusura della risoluzione e' data notizia mediante avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del presente decreto. In conformita' all'articolo 27, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere c) e d), del medesimo regolamento residuano attivita' o passivita' in capo alla controparte centrale sottoposta a risoluzione, quest'ultima e' sottoposta a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 79-novies.3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non appena possibile, tenuto conto della necessita' di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonche' di assicurare che la controparte centrale in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2021/23, per la continuazione dell'attivita' ceduta. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, comma 1, e 169 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del presente decreto.
Testo vigente dal 16 gennaio 2024
