Art. 4 — Ministro dell'economia e delle finanze
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' il ministro designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, esercita le funzioni di sua competenza previste dal medesimo regolamento e approva il provvedimento con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio della risoluzione. La Banca d'Italia, la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalita' per la tempestiva condivisione delle informazioni, al fine di garantire efficacia ed efficienza della gestione delle crisi.
Testo vigente dal 16 gennaio 2024
